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La pensione di reversibilità (o indiretta) è la prestazione che l’INPS eroga ai familiari del lavoratore o pensionato deceduto, in continuità con la pensione diretta o con i contributi maturati.
Nel caso di coniuge separato, occorre distinguere tra separazione consensuale o giudiziale senza addebito e separazione con addebito.
La separazione, infatti, non scioglie il vincolo matrimoniale, ma incide sul regime di convivenza e, in alcuni casi, sul diritto al mantenimento.
Ai fini previdenziali, la posizione del coniuge separato è in linea di principio equiparata a quella del coniuge non separato, salvo che ricorrano particolari condizioni (addebito con esclusione del mantenimento).

Requisiti generali per il diritto del coniuge separato.

Per il riconoscimento della pensione ai superstiti al coniuge separato valgono i requisiti ordinari previsti per il coniuge superstite: esistenza del matrimonio al momento del decesso, sussistenza del rapporto assicurativo o pensionistico in capo al dante causa, assenza di nuove nozze del beneficiario.
Non è richiesta, di regola, la convivenza al momento del decesso, elemento spesso venuto meno proprio per effetto della separazione.
Il coniuge separato che percepisce un assegno di mantenimento continua a essere considerato titolare di un diritto di solidarietà economica, che la pensione di reversibilità prosegue dopo la morte del coniuge obbligato.

Separazione con addebito e incidenza sul diritto alla reversibilità.

Nell’ipotesi di separazione con addebito, il coniuge cui è stata imputata la responsabilità della crisi coniugale perde il diritto al mantenimento, salvo il solo assegno alimentare in caso di stato di bisogno.
La giurisprudenza tende a collegare il diritto alla pensione di reversibilità alla persistenza di un legame di solidarietà economica: se al coniuge separato con addebito non è riconosciuto neppure l’assegno alimentare, può essere escluso dal diritto alla reversibilità.
Qualora invece al coniuge separato con addebito sia stato riconosciuto un assegno alimentare, il giudice valuta se tale situazione giustifichi l’estensione del diritto alla pensione ai superstiti, in analogia con la funzione assistenziale della prestazione.

Rapporti con altri aventi diritto e criteri di ripartizione.

Se il coniuge separato concorre con altri beneficiari (ad esempio figli superstiti), si applicano le aliquote di legge previste per la pensione ai superstiti, ripartendo la quota complessiva spettante ai coniugi in base alla situazione concreta.
In presenza di un coniuge separato avente diritto, genitori, fratelli e sorelle del defunto restano esclusi dalla pensione ai superstiti, poiché la tutela previdenziale privilegia il coniuge e i figli.
Qualora, dopo la separazione, intervenga il divorzio, il regime cambia: il coniuge separato diventa ex coniuge e trova applicazione la disciplina specifica sulla concorrenza tra coniuge superstite ed ex coniuge titolare di assegno divorzile.

Erminia Acri-Avvocato

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