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“Egr. avvocato, ho un lavoro part time da circa un anno, mi può spiegare come ci calcolano le ferie per questo tipo di lavoro? Grazie. G. B.”

Il lavoro part‑time è un ordinario rapporto subordinato con orario inferiore al tempo pieno, applicabile sia a tempo determinato che indeterminato.
Il contratto può essere: orizzontale (meno ore ogni giorno), verticale (a tempo pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi) o misto. Il contratto scritto deve indicare durata della prestazione e collocazione dell’orario con riferimento a giorno, settimana, mese e anno, anche tramite rinvio a turni o schemi allegati, così da rendere prevedibile l’organizzazione del tempo di vita e lavoro.

Il lavoratore part‑time ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo del full‑time comparabile, riproporzionato in base alla minore entità della prestazione, secondo l’art. 7 D.Lgs. 81/2015. La retribuzione oraria deve essere identica a quella del lavoratore a tempo pieno, e il riproporzionamento riguarda importi complessivi e alcuni istituti (tra cui ferie, mensilità aggiuntive, permessi).  La Cassazione ha più volte ribadito il divieto di trattamento deteriore del part‑time rispetto al full‑time di pari inquadramento, riaffermando il principio di non discriminazione anche in materia di istituti indiretti e differiti.

Tutti i lavoratori subordinati, inclusi i part‑time, hanno diritto a ferie annuali retribuite non inferiori a quattro settimane, diritto irrinunciabile garantito da Costituzione, codice civile e D.Lgs. 66/2003. Durante le ferie spetta la normale retribuzione, determinata secondo i criteri fissati dal CCNL (di regola comprendendo le voci fisse e continuative e, in parte, quelle variabili ricorrenti). Nel part‑time orizzontale, di regola, il numero di giorni di ferie coincide con quello del full‑time comparabile, mentre cambia l’importo giornaliero. Nel part‑time verticale o misto, il monte ferie viene riproporzionato ai giorni/periodi effettivamente lavorati nell’anno, secondo le formule e i criteri del contratto collettivo applicato.

I CCNL possono prevedere un monte ferie superiore al minimo legale, regole di maturazione in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno, nonché specifici criteri di calcolo per le diverse tipologie di part‑time. Resta inderogabile il minimo di quattro settimane, che non può essere sostituito da indennità salvo che alla cessazione del rapporto.  Il datore di lavoro programma le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e personali del lavoratore, ma la mancata concessione del riposo annuale integra violazione di norme imperative e può comportare responsabilità risarcitoria, anche per danno non patrimoniale connesso al mancato godimento del periodo di recupero psico‑fisico.

Erminia Acri-Avvocato

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