«Sono divorziata da 5 anni e percepisco un assegno di divorzio dal mio ex marito.
Lui ora convive stabilmente con una nuova compagna e mi ha detto che, per questo motivo, chiederà la riduzione dell’assegno. Può farlo? La nuova convivenza dell’ex marito comporta automaticamente la diminuzione o la cancellazione dell’assegno di divorzio?»
L’assegno di divorzio può essere aumentato, ridotto o eliminato solo se, dopo la sentenza di divorzio, cambiano in modo concreto e dimostrabile le condizioni economiche o personali di uno dei due ex coniugi, in misura tale da modificare l’equilibrio che il giudice aveva fissato al momento del divorzio.
La base normativa è l’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (L. 1 dicembre 1970 n. 898), che consente di modificare le condizioni economiche quando sopravvengono “giustificati motivi”.
Oggi l’assegno di divorzio ha una funzione “mista”, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre, Cass. Sez. Unite n. 18287/2018 e successive pronunce conformi):
- ha una funzione assistenziale, perché serve ad aiutare l’ex coniuge che, da solo, non riesce a mantenersi in modo adeguato;
- ha una funzione compensativa, perché tiene conto dei sacrifici e delle rinunce fatti durante il matrimonio (ad esempio chi ha lasciato o ridotto il lavoro per la famiglia);
- ha una funzione perequativa, perché mira a riequilibrare, per quanto possibile, le differenze economiche che derivano proprio dalle scelte condivise in costanza di matrimonio.
La nuova convivenza dell’ex marito obbligato, da sola, non fa automaticamente venir meno l’assegno: non esiste una regola che preveda la riduzione o la cancellazione dell’assegno solo perché lui ha una nuova compagna o una nuova famiglia.
La legge non contiene alcun automatismo in questo senso e la Cassazione ha più volte chiarito che ogni modifica deve basarsi su un cambiamento effettivo delle condizioni economiche e personali, valutato caso per caso.
Tuttavia, la formazione di una nuova famiglia (anche di fatto), l’eventuale nascita di figli, nuove spese abitative o una reale diminuzione del reddito dell’ex marito possono essere presi in considerazione dal giudice per capire se la sua situazione economica è peggiorata al punto da giustificare una riduzione dell’assegno.
In questa valutazione il giudice deve sempre bilanciare:
- da un lato, i doveri dell’ex coniuge verso la nuova famiglia;
- dall’altro, il persistere dei doveri verso l’ex coniuge titolare dell’assegno, alla luce dell’art. 5 L. 898/1970 e dei principi fissati dalla giurisprudenza.
Diverso è il caso della nuova convivenza dell’ex coniuge che riceve l’assegno:
- per l’assegno di mantenimento in separazione, la Corte di Cassazione ha affermato che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario comporta, di regola, la cessazione del diritto al mantenimento, perché la persona sceglie un nuovo progetto di vita stabile con un diverso partner;
- per l’assegno di divorzio, la nuova convivenza stabile del beneficiario non azzera automaticamente il diritto, ma può incidere in modo significativo: in particolare può venire meno o ridursi la componente assistenziale, mentre può restare, in tutto o in parte, la componente compensativa, se il beneficiario dimostra i sacrifici fatti durante il matrimonio (ad esempio anni di lavoro sacrificati per la cura della famiglia).
Pertanto, nel caso prospettato dalla gentile lettrice, l’ex marito potrà chiedere al giudice una riduzione dell’assegno, ma dovrà dimostrare che:
- la nuova convivenza e gli eventuali nuovi impegni economici (figli, mutuo, spese familiari) hanno davvero inciso in modo rilevante sulla sua capacità di corrispondere l’importo attuale;
- la sua situazione economica complessiva (redditi, patrimonio, capacità lavorativa) è effettivamente peggiorata rispetto al momento in cui è stato deciso il divorzio.
Il giudice, però, non guarderà solo alla posizione del coniuge onerato:
- confronterà di nuovo le condizioni economiche attuali (redditi, patrimoni, possibilità di lavoro) di entrambi;
- terrà conto del contributo che il beneficiario dell’assegno ha dato alla famiglia durante il matrimonio e dell’eventuale perdita o rallentamento della carriera professionale legato alle scelte familiari;
- valuterà se e in che misura permangono le ragioni assistenziali e/o compensative dell’assegno.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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