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L’esenzione dal bollo auto per i veicoli destinati a persone con disabilità si fonda sulle seguenti normative:

  • la legge 104/1992, che definisce handicap e handicap “grave” e disciplina le commissioni mediche e i verbali;
  • il D.L. 5/2012, che ha previsto le integrazioni ai verbali utilizzabili anche per le agevolazioni fiscali sui veicoli;
  • le norme regionali sul bollo, che recepiscono queste categorie e regole.

Il bollo è un tributo regionale, ma l’individuazione di chi ha diritto all’esenzione segue la classificazione e le procedure fissate a livello statale.

Ai fini delle agevolazioni fiscali (e quindi anche del bollo), è portatore di handicap chi ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento o di integrazione lavorativa e determina uno svantaggio sociale.

Molte agevolazioni sui veicoli (IVA, IRPEF ed esenzione bollo) richiedono l’handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, legge 104/1992.

In concreto, rientrano tra i beneficiari:

  • persone con handicap psichico o mentale grave, titolari di indennità di accompagnamento;
  • soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati;
  • persone con ridotta autonomia che richiede assistenza permanente, continuativa e globale.

Queste categorie sono il riferimento principale anche per l’esenzione dal bollo sui veicoli utilizzati per la loro mobilità.

Attualmente lo stato di handicap è accertato è accertato dalle commissioni mediche previste dall’art. 4 della legge 104/1992, operanti presso le ASL e integrate da un medico INPS.

L’art. 4 del D.L. 5/2012 (poi art. 5 della legge di conversione) ha imposto che i verbali delle commissioni mediche:

  • indichino in modo espresso:
    • se ricorre l’handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992;
    • se spetta l’indennità di accompagnamento;
    • se ci sono i requisiti per il contrassegno invalidi;
  • siano plurifunzionali, cioè utilizzabili per:
    • benefici lavoristici e previdenziali;
    • prestazioni assistenziali;
    • agevolazioni fiscali, comprese quelle sui veicoli (IVA, IRPEF, esenzione bollo).

Le categorie di disabili che possono accedere alle agevolazioni sui veicoli (e, in via generale, all’esenzione bollo) sono:

  • Non vedenti e sordomuti

Non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) e sordomuti come definiti dalla legge. Per loro l’agevolazione in genere spetta anche senza adattamento del veicolo, entro limiti di cilindrata/potenza.

  • Disabili con handicap psichico o mentale grave con indennità di accompagnamento

Riconosciuti in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 e titolari di indennità di accompagnamento. Le agevolazioni auto, di regola, spettano anche senza adattamento del veicolo.

  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati

Anch’essi con handicap grave. La commissione deve attestare la limitazione permanente della deambulazione o la pluriamputazione. Anche qui, normalmente non è richiesto l’adattamento del veicolo.

  • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Disabilità di tipo motorio, non necessariamente con “grave limitazione della deambulazione”. In questo caso, le agevolazioni (e l’esenzione bollo, se prevista dalla Regione) sono subordinate all’adattamento del veicolo alle esigenze del disabile, risultante dalla carta di circolazione.

Il veicolo deve essere intestato:

  • alla persona con handicap riconosciuta ai sensi della legge 104/1992; oppure a un familiare che la ha fiscalmente a carico (secondo le regole IRPEF sul reddito massimo del soggetto a carico).

Erminia Acri-Avvocato

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