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L’art. 317‑bis del codice civile prevede espressamente che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e consente loro, quando tale diritto viene ostacolato, di rivolgersi all’autorità giudiziaria del luogo di residenza abituale del minore perché siano adottati i provvedimenti più idonei nel suo esclusivo interesse. Questa norma, letta insieme alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale e sul diritto del minore a crescere in famiglia e a conservare legami affettivi significativi, delinea un quadro in cui il rapporto nonni‑nipoti è riconosciuto e tutelato nella misura in cui contribuisce alla crescita armonica del bambino.

L’interesse del minore è la stella polare che guida ogni decisione relativa ai rapporti tra nonni e nipoti, sia nelle famiglie integre sia – più spesso – nei contesti di separazione, divorzio o forte conflittualità tra i genitori. In questa materia, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che il rapporto con i nonni è certamente un valore da preservare ma non è mai un diritto assoluto degli ascendenti: è un legame che l’ordinamento tutela solo se contribuisce alla crescita armonica del bambino e non diventa motivo di ulteriore tensione o turbamento. Proprio muovendo da questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che esiste un interesse del minore a mantenere relazioni significative con il ramo familiare di origine, inclusi i nonni, quale espressione del più ampio diritto del bambino alla vita familiare e alla continuità degli affetti. Tuttavia, l’accertamento concreto di questo interesse spetta al giudice, che valuta caso per caso, anche mediante l’ausilio dei servizi sociali, la storia delle relazioni familiari, la qualità del rapporto pregresso, il grado di conflitto tra adulti e, non da ultimo, la volontà del minore.

In questo quadro si inserisce la norma del codice civile che riconosce agli ascendenti la possibilità di rivolgersi al tribunale quando è loro impedito di mantenere rapporti significativi con i nipoti: non si tratta di un’azione per rivendicare un diritto soggettivo autonomo, ma di un rimedio pensato per verificare se, nel concreto, il mantenimento di quel legame sia funzionale alla tutela del minore. L’esito del giudizio può spaziare dall’autorizzazione di incontri periodici con i nonni, eventualmente assistiti o vigilati, alla limitazione degli stessi (con cadenze ridotte, in luoghi neutri, con la presenza di un genitore o di un operatore), sino al rigetto della domanda quando risulti che le frequentazioni siano fonte di ansia o squilibrio emotivo, o vengano utilizzate per alimentare il contenzioso tra i genitori.

In linea con l’evoluzione del diritto di famiglia, la giurisprudenza ha progressivamente rafforzato il ruolo della volontà del minore: nei procedimenti che lo riguardano, il giudice è tenuto ad ascoltarlo personalmente se ha compiuto dodici anni e, anche se più piccolo, quando ne risulti capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia manifestamente contrario al suo interesse, ad esempio perché rischierebbe di esporlo a pressioni insostenibili. L’opinione del minore – specie se matura, coerente e stabile nel tempo – assume un peso considerevole: non possono essere imposti incontri forzati con i nonni contro un rifiuto fermo e motivato, perché ciò trasformerebbe la tutela in un ulteriore fattore di sofferenza. Proprio per questo, le decisioni più recenti insistono sul fatto che il processo non è la sede per dare risposta al diritto dei nonni, ma uno strumento di protezione dell’infanzia: il baricentro rimane sempre e soltanto il benessere del minore, mentre il desiderio, pur comprensibile, dei nonni di essere presenti nella vita del nipote non può prevalere se non trova corrispondenza in un interesse concreto del minore.

Dal punto di vista processuale, i giudici adottano spesso soluzioni flessibili e progressive: può essere previsto un percorso di riavvicinamento graduale, con pochi incontri iniziali in ambiente protetto, destinati ad ampliarsi solo se l’esperienza risulta positiva per il minore; oppure possono essere suggeriti, prima di formalizzare un calendario rigido, interventi di mediazione familiare o di sostegno alla genitorialità, per ridurre il conflitto che si riflette sui rapporti con i nonni.

La giurisprudenza europea, che riconosce il rapporto nonni‑nipoti come espressione della vita familiare meritevole di tutela, ha censurato, in alcune occasioni, gli Stati che non hanno messo in campo misure adeguate a rendere effettive le frequentazioni quando queste erano ritenute positive per il minore. Anche a livello sovranazionale, però, il principio non muta: il best interest of the child resta il criterio dirimente e gli ordinamenti sono tenuti a favorire – non a imporre – i rapporti familiari, nella misura in cui essi siano funzionali alla protezione del bambino.

In definitiva, l’insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza è duplice: da un lato, il legame con i nonni è un tassello importante dell’identità affettiva del minore e lo Stato è chiamato a proteggerlo quando può rappresentare una risorsa; dall’altro, nessun diritto di visita degli adulti può tradursi in un sacrificio della serenità del minore. Nel mezzo si colloca il difficile compito dei giudici – e, prima ancora, degli operatori dei servizi – di leggere le dinamiche familiari e di tradurre in provvedimenti concreti quell’idea, tanto semplice in astratto quanto complessa da realizzare nella pratica, che l’interesse del minore è il vero punto di equilibrio tra le aspettative degli adulti e il diritto del bambino a crescere in un ambiente stabile, rispettoso dei suoi tempi, delle sue paure e dei suoi desideri.

Erminia Acri-Avvocato

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