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Il riconoscimento dello stato di invalidità civile spetta a chi, avendo un’età compresa tra i 18 e 65 anni di età, sia affetto da minorazioni congenite o acquisite ed abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente, nonchè ai minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e ai soggetti ultrasessantenni con difficoltà persistenti a svolgere azioni e funzioni propri della loro età.

Con un grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34%, l’invalido ha diritto solo a prestazioni di carattere socio – assistenziale (ad es. le prestazioni protesiche e ortopediche).

Per poter ottenere il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza o della pensione d’inabilità si richiede, invece:

  • un’età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni;
  • un grado di invalidità di almeno il 74%, per il diritto all’assegno mensile di assistenza;
  • un grado di invalidità del 100%, per avere diritto alla pensione d’inabilità;
  • il possesso di un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge;
  • essere cittadini italiani residenti in Italia oppure, purché sempre residenti in Italia, cittadini comunitari o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno.

Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 313.91 euro. Il limite di reddito personale annuo da non superare è pari a 5.391,88 euro. L’assegno viene corrisposto per 13 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Questa prestazione è compatibile con un lavoro ma, per poter ricevere l’assegno, occorre non superare il limite di reddito stabilito anno per anno.

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale).

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2023 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo. Lo stesso vale per la pensione di inabilità.

Per l’anno 2023, l’importo della pensione per gli invalidi civili totali è di € 313,91, il limite di reddito personale è pari ad euro 17.920,00.

Il beneficio viene corrisposto per 13 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In presenza di specifiche condizioni, anche in questo caso, spetta la cd. maggiorazione sociale.

L’importo della pensione d’inabilità civile può inoltre beneficiare dell’incremento al milione, in relazione a determinati requisiti reddituali (importo della maggiorazione: 386,27 mensili).

COME FARE DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

La procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile inizia con l’invio all’INPS del certificato medico da parte del medico di base. Successivamente il richiedente, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’INPS, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui è affetto, il grado di invalidità civile. La domanda si presenta direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio dedicato con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, ecc.).

Ricevuta la convocazione per la visita presso l’apposita Commissione ed eseguito l’accertamento medico-legale, l’INPS provvede ad inviare al richiedente il verbale di invalidità civile, tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente). Il verbale resta disponibile nel servizio Cassetta Postale Online.

Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali comunicati con la domanda, al fine dell’erogazione delle prestazioni economiche, riconosciute in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali.

Se si vuole contestare il giudizio sanitario della commissione medica dell’INPS che deve accertare l’invalidità, occorre farlo, con ricorso in giudizio, entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Erminia Acri-Avvocato

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