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“Buongiorno, vorrei chiedere se, come mi ha risposto l’ACI di Cosenza, non si ha diritto all’esenzione dal bollo auto pur avendo un bimbo disabile con cardiopatia congenita grave, con invalidità del 100% . Grazie anticipatamente.”

Per poter richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, secondo la normativa vigente, la macchina (che può essere intestata al disabile oppure al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico) deve essere destinata alla mobilità di portatori di handicap – o invalidi – che siano:

  • Sordi, non vedenti e ipovedenti gravi (residuo visivo non superiore a 1/10)
  • Disabili con handicap psichico o mentale (titolari di indennità di accompagnamento)
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare (con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3° L.104/92)
  • Disabili affetti da pluriamputazioni (con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3° L.104/92)
  • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Per poter presentare la domanda occorre verificare che il verbale rilasciato dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, riporti la seguente dicitura: “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5”, altrimenti non è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, in favore dei disabili, per il settore auto.

Pertanto, il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100%, da solo, non basta per avere diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Erminia Acri-Avvocato

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