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“Gentile avvocato, vorrei sapere se il padre separato, con affidamento condiviso dei figli minorenni, possa provvedere, magari in parte, direttamente al mantenimento dei figli. Grazie G. F.”

L’affidamento condiviso, da diversi anni, costituisce la regola per l’affidamento dei figli a seguito della separazione e, quindi della cessazione della convivenza tra i genitori. Lo scopo è quello  di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzioni, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale, anche se il collocamento prevalente viene stabilito, solitamente, presso l’abitazione di uno dei genitori.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (di recente con la sentenza n. 17222/2021) “l’affidamento condiviso  è “un istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/7/2011; Cass. n. 18187 del 18/8/2006), posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare (Cass. n. 24316 del 28/10/2013; Cass. n. 25300 del 11/11/2013)”

Pertanto, è escluso il mantenimento diretto anche se l’affido è condiviso.

Erminia Acri-Avvocato

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