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Il 22 aprile è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, c.d. “decreto riaperture” (qui il testo), valido dal 26 aprile al 31 luglio 2021.

Di seguito le principali disposizioni.

E’ confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.

Certificazioni verdi

Sono introdotte, sul territorio nazionale, le cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, la certificazione relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle

Le zone gialle sono sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal decreto n.52/2021.

Spostamenti

Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianche e gialle. A chi sia dotato della “certificazione verde” sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata per una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento è consentito, all’interno del Comune, nelle zone arancioni, mentre non è consentito nelle zone rosse.

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico in corso, è garantito in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (medie), nonche’, almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca, delle attivita’ scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di secondo grado. Con provvedimenti  dei  Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei Sindaci non sono consentite deroghe se non in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di sue varianti nella popolazione scolastica.

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche secondarie  di  secondo  grado adottano   forme   flessibili  nell’organizzazione dell’attivita’ didattica affinche’, nella zona  rossa, sia garantita l’attivita’ didattica in presenza ad almeno il  50% e fino a  un  massimo  del  75% della  popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad  almeno  il  70% e fino al 100%  della  popolazione  studentesca. La restante  parte  della   popolazione   studentesca   delle   predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. E’ garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l’impiego di laboratori, ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse i piani di organizzazione didattica possono prevedere lo  svolgimento in presenza delle attivita’ formative degli insegnamenti relativi  al primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita’ formative rivolte a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, solo per i clienti ivi alloggiati.

Nelle altre zone sono consentiti l’asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle ore 18 per i bar) e la consegna a domicilio (senza limiti di orario).

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita’ dei  servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori, per ogni singola sala, non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle prescritte condizioni nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in  sale  da  ballo, discoteche e locali assimilati. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, potrà essere autorizzata la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.

Competizioni ed eventi sportivi

Dal 1° giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o da organismi sportivi internazionali. La  capienza consentita non puo’ essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto  e  a  500  per impianti al chiuso. Quando non e’ possibile assicurare  il  rispetto delle condizioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  eventi  e  le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

Può essere autorizzata l’applicazione di tali disposizioni anche prima del 1° giugno, per  eventi sportivi di  particolare  rilevanza, che si svolgono anche al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto.

Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto. Dal 1° giugno le attivita’ di palestre, in conformita’ ai protocolli  e  alle  linee guida.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti convegni e congressi.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali, dei parchi tematici e di divertimento.

Erminia Acri-Avvocato

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