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Il 18 dicembre è stato pubblicato in G. U. il testo del decreto legge anti-Covid (D. L. n.172/2020), deciso dal Governo per limitare gli spostamenti nel periodo natalizio e illustrato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

In particolare:

  • è stato confermato il divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio (salvo esigenze di lavoro, salute e necessità). E’ comunque consentito il  rientro  alla propria residenza,  domicilio  o  abitazione;
  • è confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 (nonché dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio), salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • l’intero Paese sarà soggetto alle regole della “zona rossa” nei giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2 e 3 gennaio; 5-6 gennaio 2021;
  • Il Paese sarà in “zona arancione” negli altri giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.

Nei giorni con regime di “zona rossa”:

  • sono vietati gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità (con autocertificazione);
  • è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, dalle 5 alle 22,  e nei  limiti  di due persone (oltre ai minori di 14 anni e alle persone con disabilità);
  • restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario;
  • restano chiusi i negozi, ad eccezione delle attività di  vendita di beni alimentari e di prima necessità;
  • restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e parafarmacie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri;
  • resta consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

Nei giorni con regime di “zona arancione”:

  • sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità (con autocertificazione);
  • sono consentiti gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 
  • restano chiusi bar e ristoranti. E’ consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario;
  • restano aperti i negozi.

Erminia Acri-Avvocato

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