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L’assegno al nucleo familiare è una prestazione che è nata per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, attualmente anche dei lavoratori parasubordinati, i cui nuclei familiari siano formati da più persone e i cui redditi complessivi non siano superiori ai limiti reddituali stabilitei annualmente dalla legge.

Anche agli stranieri che lavorano in Italia spetta tale assegno, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La corresponsione dell’assegno è prevista per i familiari che risiedono in Italia, ma anche per i familiari del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, solo se il richiedente è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

La misura dell’assegno varia a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare: diminuisce in corrispondenza dell’aumentare del reddito familiare ed in proporzione al numero dei componenti della famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile sono stati rideterminati secondo tabelle che prevedono una maggiore graduazione dei livelli reddituali.

Nella composizione del nucleo familiare si considerano:

  • il lavoratore o pensionato richiedente dell’assegno;
  • il coniuge non legalmente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni;
  • dal 1°gennaio 2007 i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che del nuclao familiare facciano parte almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
  • i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

L’assegno viene pagato ai lavoratori in attività dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione, ai pensionati, invece, viene corrisposto dall’istituto di previdenza che eroga la pensione.

Erminia Acri-Avvocato

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