In mancanza di un’apposita regolamentazione, fino ad oggi, la giurisprudenza non ha ritenuto di poter configurare la famiglia di fatto come rapporto da cui sorgano obblighi tra i conviventi. Anche la rilevanza al fatto della convivenza nella successione nel rapporto di locazione, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di assegnazione della casa familiare, in realtà tende a tutelare il diritto all’abitazione.
Pertanto, con riguardo alle situazioni di cessazione della convivenza more uxorio, si cerca di verificare la concreta applicabilità di strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per disciplinare i contrasti che nascono tra gli ex conviventi, soprattutto in ordine alle prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito della famiglia di fatto, che, secondo la giurisprudenza, non possono essere restituite perchè ritenute doverose sul piano morale e sociale (c.d. obbligazioni naturali), a condizione che vi sia proporzione tra gli apporti economici e l’entità del patrimonio e le condizioni sociali di chi ha effettuato le attribuzioni patrimoniali.
Una delle questioni che si presenta frequentemente è quella relativa alle pretese degli ex conviventi su un conto corrente bancario cointestato.
In proposito si riscontrano sentenze che hanno affermato che nell’ipotesi di cointestazione d’un conto corrente bancario a due conviventi “more uxorio”, alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi, anche laddove sia risultato che il denaro depositato proveniva soltanto dal lavoro dell’uomo, mentre la donna si era dedicata completamente alla famiglia, come casalinga, durante la convivenza, dovendosi considerare, le somme risparmiate e depositate sul conto cointestato, destinate alle spese riguardanti la famiglia stessa.
Bibliografia:
– Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM – Anno 2009
– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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