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La legge n.53 dell’8 marzo 2000 ha introdotto una nuova disciplina dell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, stabilendo che, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo massimo complessivo di sei mesi.

La madre ed il padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, però la durata massima di astensione non può superare complessivamente il limite di 10 mesi, che si estende fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

I genitori adottivi o affidatari, aventi diritto all’estensione del periodo di congedo parentale già in base alla citata legge n.53, dal 4 febbraio 2008, possono godere dei congedi di maternità e parentali allo stesso modo dei genitori biologici, secondo quanto stabilito dalla legge n. 244/2007.

In particolare:

  • è consentito richiedere un congedo di 5 mesi retribuito in caso di adozione, che, in caso di adozione internazionale, può essere utilizzato prima che il figlio adottivo entri in Italia, e di 3 mesi in caso di affido;
  • i padri hanno diritto a fruire del congedo di paternità alle stesse condizioni a cui spetta alla madre, nel caso in cui la madre rinunci al congedo, anche solo parzialmente, oppure nei casi di decesso, infermità, abbandono della madre, o di affidamento esclusivo;
  • i genitori adottivi o affidatari, al pari dei genitori biologici, possono utilizzare il congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età.

Bibliografia:

– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

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