“Nel caso di parto prematuro, si perdono i giorni di congedo per maternità obbligatoria non goduti prima del parto?”
L’indennità di maternità sostituisce la retribuzione e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio. In particolare, le lavoratrici dipendenti devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Nel caso di parto verificatosi prima della data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il parto prematuro si sia verificato prima dei due mesi di astensione precedenti la data presunta del parto oppure nel periodo di astensione anticipata disposta dall’Ispettorato del lavoro, si riconosce l’astensione obbligatoria per un periodo massimo, dopo il parto, pari a cinque mesi.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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