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“Buongiorno, sono divorziato e la mia ex coniuge, tramite avvocato, mi ha fatto causa per il pagamento di alcune mensilità arretrate dell’assegno di mantenimento. Mi ha chiesto anche gli interessi legali sugli interessi scaduti: è ammesso? Grazie. Distinti saluti. C. N.”

L’assegno di mantenimento deve essere corrisposto entro le scadenze stabilite. Trattandosi di un credito pecuniario, nel caso di ritardo nel pagamento, devono essere riconosciuti all’ex coniuge beneficiario gli interessi, dal momento in cui il credito sia liquido ed esigibile, ossia dalla scadenza di ciascuna rata.

Secondo la giurisprudenza devono essere riconosciuti anche gli interessi legali sugli interessi scaduti (c.d. anatocismo). Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.25861/11, in cui si afferma:” Premesso che l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art.1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2007, n.3336; Cass., sez. 1, 9 agosto 1985, n.4411), si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi; inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale”.

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