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“Buongiorno, ho un problema che richiede una sua risposta, se possibile. I miei genitori abitano in un condominio, in un appartamento che mia madre ha in usufrutto. Nudo proprietario dell’appartamento è il fratello dell’usufruttuaria. Vorrei sapere: le spese per il rifacimento del tetto dell’edificio devono essere pagate dal nudo proprietario o dall’usufruttuaria? Grazie. P. L.”

Le disposizioni sul Condominio non prevedono una disciplina per la ripartizione delle spese condominiali tra il nudo proprietario e l’usufruttuario di una delle unità immobiliari comprese nello stabile.

Infatti, solo l’art. 67 delle disposizioni di attuazione codice civile si occupa della partecipazione all’Assemblea dell’usufruttuario, stabilendo che “l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’ edificio, il diritto di voto spetta invece al proprietario”.

Pertanto, i criteri per la ripartizione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario sono stati individuati dalla giurisprudenza, sulla base delle norme cui agli artt. 1004 e 1005 codice civile dettate in materia di usufrutto, sicchè sono a carico dell’usufruttuario le spese relative “alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria (nonché le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione)”, mentre devono essere corrisposte dal nudo proprietario le spese per la manutenzione straordinaria dell’immobile, tra cui rientrano quelle per il rifacimento del tetto (sentenze Corte di Cassazione n.15010/2000, n.21774/2008).

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