“Sono amministratore di un condominio di 14 proprietari. Ho ricevuto un decreto ingiuntivo, diretto al condominio, per il mancato pagamento di alcune somme alla ditta che segue la manutenzione dell’ascensore. Poiché il tempo è poco per fare l’opposizione ed è estate e molti condomini sono in vacanza, devo convocare l’assemblea e farmi autorizzare a fare l’opposizione per contestare il decreto ingiuntivo o posso dare io tale incarico ad un legale? La ringrazio.”
L’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (cosiddetta rappresentanza processuale passiva), sicchè non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per cassazione (sentenze Corte di Cassazione n.3773/01 e n.6407/00).
Come confermato dalla giurisprudenza, poiché l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così di “legittimato passivo” rispetto alla pretesa che è alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, tale posizione non muta nei successivi gradi del giudizio, quindi l’amministratore di un condominio può procedere all’opposizione senza necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale ai sensi del comma 2 dell’art. 1131 codice civile.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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