“Gentile avvocato, ho una casa in campagna, dove vado pochissimo. Nei giorni scorsi mi è stato chiesto dal comune il pagamento di canoni arretrati per il consumo dell’acqua relativo agli anni dal 1999 al 2001. Vorrei sapere quali sono i termini di prescrizioni in questi casi.”
Per la riscossione del canone connesso alla fornitura periodica di un servizio, quale il canone per l’erogazione dell’acqua potabile , il termine a cui fare riferimento è quello prescrizionale fissato dall’art. 2948, numero 4), del codice civile, che stabilisce in cinque anni il termine per richiedere “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza, il pagamento del canone di utenza dell’acqua non ha natura di adempimento rateale di una somma unitaria ma, pure se soggetto a variazione in corrispondenza della misura del consumo, è dovuto a scadenze periodiche, sicchè il credito corrispondente rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2948, n. 4), del codice civile.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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