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Il nostro legislatore ha posto, a carico di entrambi i genitori, l’obbligo di mantenere i figli, senza stabilire un termine alla durata di tale obbligo (art.147 codice civile). Secondo la giurisprudenza, la norma deve essere intesa nel senso che l’obbligo di mantenimento non cessi automaticamente col compimento della maggiore età, ma duri finchè il figlio non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento, a meno che il mancato inserimento nel mondo del lavoro non dipenda da colpa del figlio (ad es. se il figlio si sia rifiutato di lavorare).

Se l’obbligo di corresponsione del mantenimento a favore dei figli maggiorenni, cessa con la raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne, ci si chiede quale rilevanza abbia la circostanza di una sopravvenuta insufficiente capacità reddituale dello stesso, a causa di cattivo andamento dell’attività economica iniziata, e, in particolare, se ciò comporti la reviviscenza dell’obbligo contributivo a carico dei genitori.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 2 dicembre 2005 n. 26259, ribadendo il principio secondo cuiil mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest’ultimo, seppure allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a svolgere un’attività lavorativa, dando dimostrazione del raggiungimento di una adeguata capacità e facendo, così, cessare l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori, “senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, “la negatività dell’andamento dell’attività”) le quali, se pure determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno”.

Tuttavia, ove il figlio, dopo aver raggiunto un’indipendenza economica, sia caduto in uno stato di bisogno, cioè di totale assenza di mezzi di sostentamento, a carico dei genitori v’è l’obbligo di fornirgli i c.d. alimenti, ossia i mezzi necessari perché conduca una vita dignitosa.

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