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In caso di separazione personale dei coniugi, la nostra legge attribuisce il diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, a condizione che non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e che sussista una disparità economica tra le parti.

In particolare, come specificato dalla giurisprudenza, il parametro di riferimento per la valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che richiede l’assegno, è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, che condizionano le aspettative del richiedente stesso, mentre non ha rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.

Non è richiesta, invece, come presupposto per il sorgere del diritto all’assegno, l’instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi.

Pertanto, la mancata convivenza tra i coniugi non preclude il diritto all’assegno di separazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17537 del 19 novembre 2003, precisando che nè il dato letterale nè la ratio della legge consentono di desumere che la spettanza dell’assegno debba essere subordinata a questo ulteriore presupposto, tanto più che la mancanza di convivenza può trovare spiegazione nelle più diverse situazioni o esigenze e deve essere intesa, salvo elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, che di per sé non esclude la comunione spirituale e materiale, e, quindi, non può penalizzare uno dei coniugi.

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