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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n.17607 del 20 novembre 2003), ha escluso la possibilità di far valere la simulazione in relazione allo scioglimento del matrimonio civile, pronunciato a seguito di una separazione consensuale intervenuta tra i coniugi unicamente per risolvere problemi fiscali.

Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva l’improponibilità della domanda di divorzio per essere stata la separazione consensuale frutto di un accordo simulatorio, rilevando l’assurdità logica e giuridica della negazione ai coniugi della possibilità di far valere l’invalidità dell’accordo, e di una sentenza di divorzio basata su una separazione non voluta al momento in cui è stata apparentemente concordata.

Tuttavia, tali argomentazioni non hanno trovato accoglimento presso la Suprema Corte.

Come precisato dalla giurisprudenza, la separazione si fonda sul consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del Tribunale e l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale ha il solo scopo di attribuire efficacia dall’esterno all’accordo di separazione, dopo averne controllato la compatibilità rispetto alle norme cogenti ed al principi di ordine pubblico, nonché la conformità delle condizioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse.

L’accordo di separazione esprime la capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, e si concreta nella volontà di vivere separati, nella convinzione che tale scelta sia vantaggiosa per entrambi.

Pertanto, secondo la Corte, la volontà di conseguire lo status di coniugi separati, manifestata con l’accordo di separazione, è effettiva, e non simulata, sicchè l’efficacia della separazione supera e neutralizza il precedente accordo simulatorio, poichè è “logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione”.

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