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La ricerca della paternità naturale, secondo la nostra legge, prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova, ma, a tale fine, è insufficiente la sola dichiarazione della madre o la solo esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento (art.269 codice civile).

Tuttavia, secondo l’interpretazione prevalente dei giudici, il citato art. 269 cod.civ. non esclude che le dichiarazioni della madre e l’esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento, insieme ad altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzati dal giudice per fondare il proprio convincimento, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui lo stesso è dotato.

Siffatto orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 2640 del 21 febbraio 2003 della Corte di Cassazione. Nel caso esaminato una giovane donna chiedeva l’accertamento che B. B. era suo padre naturale, adducendo che: la madre aveva avuto una relazione sentimentale col presunto padre, protrattasi per circa dieci anni, includenti il periodo di concepimento; il presunto padre aveva inviato denaro alla madre per contribuire al suo mantenimento; B. B. l’aveva presentata alla propria madre come figlia; B.B., dopo il trasferimento in altra città, a distanza di anni, l’aveva incontrata e aveva riconosciuto di essere suo padre.

Il presunto padre si costituiva in giudizio negando la paternità sul presupposto che la relazione con la madre dell’attrice era cessata alcuni mesi prima del concepimento, ma il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e la sua decisione veniva confermata dai giudici dell’Appello.

Pertanto, B. B. proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che decisione si basava solo su elementi presuntivi, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che l’art. 269 cod. civ. prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova ai fini dell’accertamento della paternità e della maternità, sicchè le dichiarazioni della madre e l’esistenza di rapporti tra la stessa ed il preteso padre all’epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono bastare per l’accertamento giudiziale di paternità, ben potendo il giudice fondare la sua decisione anche su “risultanze probatorie indirette ed indiziarie”.

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