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La legge sul divorzio (L.898/70) prevede la possibilità di attribuzione dell’assegno di divorzio al coniuge che non abbia redditi adeguati a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, qualora vi sia disparità di condizioni economiche tra i coniugi al momento della pronuncia di divorzio. Inoltre, consente la revisione dell’assegno, successivamente, se subentrano ’giustificati motivi’, ossia mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 13860 del 24.09.2002, ribadendo un orientamento già espresso in altre occasioni, ha statuito che il diritto a chiedere l’assegno divorzile non ha scadenza, e può essere invocato anche dall’ex coniuge chedopo anni dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si trovi in una condizione economica diversa da quella in cui era al momento del divorzio.

Nel caso esaminato dalla Corte, dopo cinque anni dalla sentenza di divorzio, è stato posto a carico dell’ex marito un assegno di mantenimento, a favore dell’ex moglie che non ne aveva fatto richiesta al momento della pronuncia di divorzio, ma, avendo, successivamente, perso il lavoro per cause non dipendenti da lei, aveva perso anche l’autonomia economica.

La decisione trova spiegazione nell’applicabilità della norma di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970 -che consente la revisione dell’assegno divorzile per sopravvenienza di giustificati motivi- anche al caso in cui l’assegno sia stato originariamente negato o non sia stato oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cassazione degli effetti civili del matrimonio, onde è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente alla pronucia di divorzio ed in relazione alla suddetta norma, la determinazione dell’assegno precedentemente non fissato, in presenza di variazioni delle situazioni patrimoniali.

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