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L’adozione cosiddetta legittimante ha la funzione di fornire una famiglia al minore che ne sia privo o che non riceva dalla propria famiglia un’adeguata assistenza affettiva, psicologica e materiale.

L’adottato assume il cognome degli adottanti e risulta a tutti gli effetti come loro figlio legittimo e non come figlio adottivo; instaura rapporti di parentela con i familiari dei genitori adottivi, mentre perde ogni legame con la famiglia d’origine.

I rapporti con la famiglia d’origine, quindi, cessano e, secondo la giurisprudenza, non è consentito al minore riprendere i contatti con essa, neanche quando questi abbia un sicuro e netto ricordo dei propri congiunti di sangue e manifesti il desiderio di riallacciare rapporti con loro.

Tuttavia, la legge prevede che i genitori adottivi informino il figlio della sua condizione di figlio adottivo, nei modi e termini ritenuti opportuni. E’ vietata, invece, ogni divulgazione di notizie sulle origini o sui genitori naturali del minore da parte dell’ufficiale di stato civile e di chiunque ne sia a conoscenza per il servizio che presta.

Soltanto raggiunti i 25 anni di età – o anche i 18 quando vi siano gravi motivi inerenti alla sua salute psicofisica-, l’adottato può chiedere (mediante istanza al Tribunale per i minorenni) di accedere a notizie sulle sue origini e sull’identià dei suoi genitori naturali.

L’accesso alle informazioni non è consentito:

– se l’adottato non è stato riconosciuto dalla madre alla nascita;

– se uno dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere identificato successivamente all’adozione.

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