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Molti sono gli interrogativi che ci si pone quando si intende avviare una pubblicazione telematica: vediamo cosa ne pensa la normativa vigente.


Molti sono gli interrogativi che ci si pone quando s’intende avviare una pubblicazione telematica, in particolare se è necessaria l’iscrizione presso il registro stampa del tribunale, se è necessario essere iscritti nell’albo dei giornalisti, come ottenere l’iscrizione in tale albo, se è indispensabile che la direzione sia affidata ad una figura professionale inquadrata nell’Ordine dei Giornalisti, tra gli iscritti all’elenco dei pubblicisti o dei Professionisti, oppure, ove si tratti di testate di argomento tecnico-scientifico, sia sufficiente il proprietario, o l’editore, o comunque una persona che si assuma la responsabilità verso terzi del periodico.

Ad alcune di queste domande si è già data risposta negli articoli di questa stessa sezione: “Requisiti per iscriversi all’ordine dei giornalisti” e “Adempimenti per l’editoria su Internet”, cui si rinvia.

Il quesito che qui si esamina è se sia sempre indispensabile per i giornali telematici la presenza di un giornalista iscritto all’Albo professionale, in qualità di direttore responsabile.

La materia è disciplinata dalla legge sulla professione dei giornalisti (n.69/1963), secondo cui (art.46) i giornali devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all’albo (professionista o pubblicista).

Tuttavia, l’art.28 della stessa legge prevede un elenco speciale nel quale sono iscritti i giornalisti stranieri e coloro che, “pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”. Ciò significa che la direzione di una rivista “di carattere tecnico, professionale o scientifico” può essere assunta da una persona non iscritta all’Albo. Per esempio, un biologo può essere direttore responsabile di una rivista di biologia.

Se si tratta di pubblicazione con mezzi telematici vale la norma di cui all’art.28?.

Una nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 26 ottobre 1995 escludeva che i giornali telematici potessero rientrare nella disposizione dell’art.28 della L. 69/63, affermando che per tali pubblicazioni si doveva affidare la direzione ad un giornalista iscritto all’Albo, professionista o pubblicista.

La nota seguiva un parere espresso sull’interpretazione dell’art. 28, in data 6 ottobre 1995, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il quale sottolineava che, essendo eccezionale la disposizione che consente a coloro che non esercitano l’attività di giornalista di essere iscritti nell’Elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, in quanto contiene una deroga specifica al principio generale secondo cui l’attività giornalistica è riservata ai giornalisti iscritti nell’albo professionale, la stessa non poteva essere applicata a fattispecie analoghe ai casi individuati dall’art. 28.

Il Consiglio affermava la mancanza nei giornali telematici del requisito relativo al contenuto della pubblicazione, che deve essere esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione, considerando che “un giornale telematico può fornire le più svariate informazioni (di agricoltura, turismo, economia, etc.) ed essere un mezzo di canalizzazione di notizie e indicazioni, di competenza esclusiva dei giornalisti “.

Altresì, rilevava la mancanza del requisito dell’esclusiva diffusione della rivista tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico, giacchè un giornale telematico può essere diretto “a una platea sterminata, e indiscriminata, di utenti.”

Pertanto, in virtù di tale interpretazione, tutti i giornali telematici, oltre ad essere soggetti all’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L.47/1948, dovrebbero essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all’albo (professionista o pubblicista), anche ove si tratti di testate di argomento tecnico-scientifico, che, peraltro, sono la maggioranza su Internet.

Invero, quest’interpretazione ha suscitato molte critiche perché non è parso logico sottoporre all’obbligatorietà di un direttore responsabile giornalista o pubblicista le riviste telematiche di argomento tecnico-scientifico quando quest’obbligatorietà è già stata eliminata per le riviste cartacee dei medesimi argomenti, considerato anche che gli utilizzatori di Internet sono in gran parte persone di estrazione professionale, esperti di informazione, informatici, tecnici, studenti, e che quello delle pubblicazioni su Internet è un fenomeno di cui si prevede uno sviluppo vertiginoso nei prossimi anni.

Tuttavia, negli ultimi tempi c’è stato un cambiamento di orientamento da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti nel senso di consentire che riviste tecnico-scientifiche abbiano un direttore responsabile non giornalista né pubblicista, che viene iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.28 L.69/1963.

Erminia Acri – Avvocato

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