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La legge n.62/01 ha esteso all’informazione on line le vecchie norme sulla stampa, creando non pochi problemi agli interpreti del diritto per il difficile adattamento di queste ultime al mondo digitale. Si intende qui fornire qualche indicazione per mettersi in regola con le norme sulla stampa quando si pubblicano più o meno periodicamente informazioni su siti web.
Quali adempimenti sono richiesti dalla nuova legge sull’editoria per le pubblicazioni nella Rete?Sulla Gazzetta ufficiale il 21 marzo scorso è stata pubblicata la nuova legge sull’editoria (n.62/01), che ha messo fuori legge buona parte dei siti italiani che facevano informazione, i quali si sono trovati repentinamente di fronte alla scelta se chiudere oppure mettersi in regola con una normativa di non facile comprensione ed applicazione, mancando, peraltro, una disciplina transitoria.Invero, la nuova legge non distingue tra informazione professionale, caratterizzata da precisi diritti ed obblighi, ed informazione spontanea, e l’imposizione di obblighi amministrativi alle manifestazioni del pensiero via Internet, alla cui violazione sono collegate gravi sanzioni penali, si pone in contrasto col diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo, riconosciuto dall’art.21 della Costituzione (sul punto è già stato presentato ricorso alla Corte Costituzionale).Vediamo quali sono le novità introdotte dalla L.62/01:l’art.1, 1°comma, definisce il “prodotto editoriale>> come << il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico>>;l’art.1, 3°comma, stabilisce che << al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948>>;l’art 2. della legge 8 febbraio 1948 n.47 prevede che << ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore>>;l’art.5 della medesima legge stabilisce che << Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
 3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale; 4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico>>;gli articoli 16 e 17 della legge 8 febbraio 1948 n.47 prevedono le sanzioni in cui si incorre se non sono rispettate le norme sulle pubblicazioni. In particolare, l’art.16 prevede che << Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.>>; l’art.17 sancisce che << Salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000>>. I problemi principali sollevati da questa ‘confusa’ disciplina sono i seguenti:Quali pubblicazioni rientrano nella definizione di ‘prodotto editoriale’?Quali siti sono soggetti all’obbligo delle indicazioni sancite dall’art.2 L.47/1948?Quali pubblicazioni sono soggette all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art.5 L.47/1948?In ordine alla prima questione non è affatto chiara la definizione di “prodotto destinato alla pubblicazione… con ogni mezzo, anche elettronico”, perché in base al dato letterale qualsiasi sito internet potrebbe rientrarvi, pure un semplice archivio di dati o un web dedicato esclusivamente al commercio elettronico. Però, considerato che la legge detta una disciplina nel settore dell’editoria, la disposizione si può ritenere riferita alla diffusione di informazioni presso il pubblico.Per il secondo quesito, relativo all’applicabilità dell’art.2 L.47/1948 – ossia all’obbligo di indicare luogo e data di pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome e domicilio dell’editore, se esiste, altrimenti nome e domicilio dell’autore -, inerente alle pubblicazioni periodiche e non periodiche, non v’è dubbio che la disposizione operi nei confronti dei siti che offrono informazioni e sono assimilabili ad un quotidiano o ad un periodico on line. Tuttavia esistono molti siti che offrono pure informazioni, mentre lo scopo principale della pubblicazione è un altro, come i portali dedicati a servizi, che talvolta presentano una sezione informativa. Questi siti, secondo l’interpretazione corrente, si ritengono esclusi dalla previsione normativa.Inoltre, trattandosi di applicare alle pubblicazioni on line una disciplina dell’epoca fascista, ci si chiede quale sia il luogo di pubblicazione di un sito Internet, in particolare se coincida col server sul quale sono caricate le informazioni o con il luogo dal quale vengono caricate. Si ritiene più accettabile la seconda soluzione perché il server può essere assimilato all’addetto alla distribuzione o divulgazione dei contenuti.Pure la figura dello ‘stampatore’ non è individuabile nell’informazione telematica, ma, a riguardo, conviene indicare il nome e la sede del fornitore di hosting.Pertanto, per l’informazione non periodica è sufficiente indicare, nella home page o in altra pagina facilmente reperibile: il nome -o la denominazione- ed il domicilio -o la sede- dell’editore (o dell’autore) ed il nome e la sede del fornitore di hosting.Più problematico è individuare le pubblicazioni soggette all’obbligo di iscrizione nei registri stampa tenuti dai tribunali. Difatti, la legge parla di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, sicchè, posto che per “prodotto editoriale” si intendono i siti di contenuto informativo, equiparabili alle pubblicazioni periodiche su carta o ai notiziari radiotelevisivi, i requisiti richiesti perché sorga l’obbligo in esame sono due:che il “prodotto” sia contraddistinto da una testata “costituente elemento identificativo”;che la periodicità sia “regolare”, ossia che il notiziario venga aggiornato a intervalli regolari (un quotidiano, un settimanale, un mensile ecc.). Quindi, se manca la periodicità regolare, non c’è l’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 5 della legge del ’48, ma è sufficiente inserire le indicazioni sull’editore -o autore- e sul provider.Per i siti soggetti all’obbligo di registrazione la legge prevede tre figure distinte, che devono avere determinati requisiti documentati nella richiesta di iscrizione:il proprietario della testata;il direttore o vice direttore responsabile, che deve essere iscritto nell’elenco dei giornalisti o dei pubblicisti;la persona che esercita l’impresa giornalistica, cioè l’editore.A seguito dell’istanza, corredata dei prescritti documenti, il Tribunale competente per il territorio in cui avviene la pubblicazione, verificata l’esistenza dei requisiti dettati dalla legge, ordina l’iscrizione.In conclusione, quindi, i ‘prodotti editoriali’, come sopra definiti, non periodici non sono soggetti a registrazione, ma devono soltanto indicare il luogo e la data della pubblicazione, il nome ed il domicilio dell’editore (o dell’autore), il nome e la sede del fornitore di hosting; mentre i prodotti editoriali caratterizzati da una periodicità regolare devono avere anche un direttore responsabile ed essere iscritti nei registri dei tribunali.Erminia Acri

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