Che cos’è la “casa familiare”
La “casa familiare” ex art. 337-sexies c.c. è l’immobile in cui si è svolta in concreto la vita quotidiana del nucleo genitori‑figli, con stabile e continuativa utilizzazione da parte loro. Ai fini dell’assegnazione e della sua eventuale revoca, conta la funzione: tutelare in via prioritaria l’interesse dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) a conservare l’habitat domestico, non le esigenze abitative del genitore più debole. La Cassazione ribadisce che il godimento va attribuito e mantenuto solo se sussiste un effettivo interesse della prole a permanere in quell’ambiente; in mancanza di figli meritevoli di tutela, non si può derogare al titolo di proprietà per “aiutare” il coniuge.
Presupposti tipici di revoca: quando il vincolo sulla casa viene meno
La revoca è sempre fondata su fatti sopravvenuti che fanno venir meno il presupposto dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat. In sintesi:
- Cessazione della convivenza del figlio: quando i figli non convivono più stabilmente con l’assegnatario, la revoca può essere chiesta; la “convivenza” richiede stabile dimora, non meri ritorni saltuari.
- Nuova convivenza more uxorio o nuovo matrimonio: non determinano revoca automatica; il diritto al godimento viene meno solo dopo valutazione giudiziale sull’assenza di interesse dei figli a restare in quell’abitazione.
- Mancata abitazione stabile dell’assegnatario: trasferimento volontario altrove comporta cessazione dell’utilizzo e giustifica la revoca.
Figli maggiorenni studenti fuori sede e nozione di “collegamento stabile”
Per art. 337-sexies c.c. l’assegnazione può permanere anche con figli maggiorenni non autosufficienti che studiano o lavorano fuori città, se mantengono un “collegamento stabile” con la casa familiare. La Cassazione ha chiarito che:
- è “convivenza” la stabile dimora con rientri periodici (anche settimanali) compatibili con studio/lavoro;
- è mera ospitalità, invece, la rarità dei ritorni, con residenza ormai stabilmente altrove, situazione che legittima la revoca. Il giudice valuta in concreto frequenza e modalità dei rientri, ruolo educativo del genitore e impatto di un eventuale trasferimento sull’equilibrio di vita del figlio.
Figli economicamente autonomi, separazione/divorzio e profili pratici di revoca
Quando il figlio diventa economicamente autosufficiente (anche con lavoro non necessariamente a tempo indeterminato), viene meno il presupposto dell’assegnazione: l’obbligo di mantenimento cessa e, con esso, la funzione della casa familiare come presidio abitativo, sì che la revoca è giustificata. La giurisprudenza recente sottolinea che l’assegnazione non è strumento di mantenimento dei genitori, ma tutela variabile nel tempo dell’interesse della prole. In separazione e divorzio la logica è unitaria (richiamo all’art. 337-sexies c.c.), ma nel divorzio la revoca può incidere anche sulla revisione dell’assegno e sul regime di godimento del bene dopo la cessazione del vincolo coniugale.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/

