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Che cos’è la “casa familiare”

La “casa familiare” ex art. 337-sexies c.c. è l’immobile in cui si è svolta in concreto la vita quotidiana del nucleo genitori‑figli, con stabile e continuativa utilizzazione da parte loro. Ai fini dell’assegnazione e della sua eventuale revoca, conta la funzione: tutelare in via prioritaria l’interesse dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) a conservare l’habitat domestico, non le esigenze abitative del genitore più debole. La Cassazione ribadisce che il godimento va attribuito e mantenuto solo se sussiste un effettivo interesse della prole a permanere in quell’ambiente; in mancanza di figli meritevoli di tutela, non si può derogare al titolo di proprietà per “aiutare” il coniuge.

Presupposti tipici di revoca: quando il vincolo sulla casa viene meno

La revoca è sempre fondata su fatti sopravvenuti che fanno venir meno il presupposto dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat. In sintesi:

  • Cessazione della convivenza del figlio: quando i figli non convivono più stabilmente con l’assegnatario, la revoca può essere chiesta; la “convivenza” richiede stabile dimora, non meri ritorni saltuari.
  • Nuova convivenza more uxorio o nuovo matrimonio: non determinano revoca automatica; il diritto al godimento viene meno solo dopo valutazione giudiziale sull’assenza di interesse dei figli a restare in quell’abitazione.
  • Mancata abitazione stabile dell’assegnatario: trasferimento volontario altrove comporta cessazione dell’utilizzo e giustifica la revoca.

Figli maggiorenni studenti fuori sede e nozione di “collegamento stabile”

Per art. 337-sexies c.c. l’assegnazione può permanere anche con figli maggiorenni non autosufficienti che studiano o lavorano fuori città, se mantengono un “collegamento stabile” con la casa familiare. La Cassazione ha chiarito che:

  • è “convivenza” la stabile dimora con rientri periodici (anche settimanali) compatibili con studio/lavoro;
  • è mera ospitalità, invece, la rarità dei ritorni, con residenza ormai stabilmente altrove, situazione che legittima la revoca. Il giudice valuta in concreto frequenza e modalità dei rientri, ruolo educativo del genitore e impatto di un eventuale trasferimento sull’equilibrio di vita del figlio.

Figli economicamente autonomi, separazione/divorzio e profili pratici di revoca

Quando il figlio diventa economicamente autosufficiente (anche con lavoro non necessariamente a tempo indeterminato), viene meno il presupposto dell’assegnazione: l’obbligo di mantenimento cessa e, con esso, la funzione della casa familiare come presidio abitativo, sì che la revoca è giustificata. La giurisprudenza recente sottolinea che l’assegnazione non è strumento di mantenimento dei genitori, ma tutela variabile nel tempo dell’interesse della prole. In separazione e divorzio la logica è unitaria (richiamo all’art. 337-sexies c.c.), ma nel divorzio la revoca può incidere anche sulla revisione dell’assegno e sul regime di godimento del bene dopo la cessazione del vincolo coniugale.

Erminia Acri-Avvocato

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