Posted on

L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai soggetti riconosciuti invalidi civili totalmente inabili e non autosufficienti, indipendentemente dal reddito e dall’età. Si applicano, in particolare, la L. 11 febbraio 1980 n. 18, la L. 21 novembre 1988 n. 508.

Requisiti soggettivi e oggettivi per il minore

Titolare del diritto è il minore che presenti una menomazione fisica o psichica tale da determinare l’inabilità totale e la necessità di assistenza continua o di sorveglianza costante. L’accertamento di tali condizioni è oggi centralizzato in capo all’INPS, tramite unità di valutazione che combinano profili medico‑legali e funzionali, con effetti diretti sull’accesso alle prestazioni economiche.

Natura giuridica della prestazione e rapporti con il mantenimento

L’indennità di accompagnamento ha natura assistenziale: è una somma forfettaria che non richiede la prova puntuale delle spese, ma è destinata a fronteggiare il maggior carico di cura.

La Cassazione, sez. unite, con sentenza n. 8982/2018 ha confermato, in tema di benefici per vittime del dovere, che le provvidenze assistenziali previste dalla legge configurano diritti soggettivi perfetti, privi di discrezionalità amministrativa quanto all’an e al quantum in presenza dei requisiti legali, con giurisdizione del giudice ordinario e applicazione dell’art. 442 c.p.c.; tale impostazione è pienamente estensibile alle prestazioni economiche in favore di minori invalidi civili o portatori di disabilità grave.

La percezione di pensioni di invalidità o di indennità di accompagnamento da parte del figlio, anche se maggiorenne, non esclude né riduce di per sé l’obbligo di mantenimento gravante sui genitori, trattandosi di provvidenze con funzione autonoma rispetto al dovere ex art. 30 Cost. e alle regole sul mantenimento dei figli.

Ne deriva che, per il minore disabile, l’indennità di accompagnamento si cumula con il mantenimento dovuto dai genitori e con eventuali altre prestazioni sociali, senza assumere carattere sostitutivo, ma integrando il sistema di protezione economica a suo favore.

Procedura, contenzioso e tutela del minore

Per ottenere l’indennità è necessaria una domanda amministrativa all’INPS, presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, corredata dalla documentazione sanitaria e anagrafica. In caso di diniego o revoca, il minore, rappresentato, può agire davanti al giudice ordinario con il rito del lavoro, che si applica alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La Corte costituzionale ha riconosciuto, per i crediti assistenziali, il diritto al maggior danno da svalutazione monetaria (sentenze. n. 156/1991 e n. 196/1993), rafforzando la tutela effettiva del minore disabile rispetto a ritardi o inadempimenti nell’erogazione dell’indennità.

Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *