L’assegno divorzile di cui all’art. 5 l. 898/1970 oggi ha funzione insieme assistenziale, compensativa e perequativa: non serve più a riprodurre il tenore di vita matrimoniale, ma a riequilibrare, ove necessario, le condizioni economiche in base al contributo dato alla vita familiare e ai sacrifici professionali compiuti. La “nuova regola applicabile”, fissata dalla sentenza della Cassazione S.U. n. 18287/2018, richiede: accertamento di un significativo squilibrio economico‑patrimoniale; verifica che tale squilibrio derivi dalle scelte comuni di organizzazione della famiglia (es. rinuncia alla carriera per occuparsi di casa e figli); valutazione di durata del matrimonio, età, condizioni di salute e realistiche prospettive lavorative dell’avente diritto. Lo squilibrio reddituale “puro” o l’elevato reddito dell’obbligato non bastano: occorre un nesso causale tra squilibrio e storia coniugale.
L’accertamento si articola in due tempi: prima si verifica se il coniuge richiedente abbia mezzi adeguati o possibilità oggettive di procurarseli; poi si determina l’importo applicando i criteri dell’art. 5 (condizioni economiche, contributo alla formazione del patrimonio, durata del matrimonio, età, ragioni della decisione) come fattori di modulazione, fino anche all’azzeramento. L’autosufficienza economica, indicata precedentemente come unico parametro, è stata ridimensionata: oggi conta anche la componente compensativa, legata alle aspettative professionali sacrificate. Il giudice deve svolgere una valutazione “effettiva e attuale”, considerando redditi, patrimonio, uso gratuito di immobili, trattamenti pensionistici, capacità lavorativa concreta e non solo astratta, nonché l’eventuale peggioramento sopravvenuto della condizione del richiedente
L’assegno periodico è sempre rivedibile (art. 473-bis.29 c.p.c.), ma solo in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè mutamenti importanti, documentati e comparati delle condizioni personali o patrimoniali delle parti. Il giudice non può rivalutare ex novo fatti già esaminati nel divorzio, né fondarsi sul solo mutamento di orientamento giurisprudenziale: servono fatti nuovi che alterino in modo significativo l’assetto economico fissato in sentenza. Sono tipicamente rilevanti: perdita o riduzione del lavoro (anche per scelta di part‑time), pensionamento con effettiva riduzione delle risorse, formazione di nuova famiglia e nuovi figli se incidono davvero sulla capacità contributiva, gravi malattie o aggravio di compiti di cura, cospicue eredità al beneficiario, inerzia prolungata e ingiustificata nella ricerca di un’occupazione.
Il giudizio di revisione oggi rientra nel rito unificato famiglia: si introduce con ricorso al tribunale competente, che decide con sentenza, verificando solo l’incidenza delle sopravvenienze sull’assetto economico esistente; gli effetti decorrono di regola dalla domanda, con possibile modulazione motivata. Il tribunale può fissare per la prima volta un assegno in sede di revisione, se i fatti che lo fondano sono nati dopo il divorzio. In caso di corresponsione in unica soluzione (una tantum) ex art. 5, comma 8, l. 898/1970, l’effetto è radicale: si chiude definitivamente ogni rapporto economico tra ex coniugi, è esclusa qualsiasi futura revisione anche congiunta e viene meno il diritto alla pensione di reversibilità collegata all’assegno periodico.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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