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L’obbligo di mantenere i figli grava in via primaria su entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche e di lavoro, e comprende tutto ciò che è necessario ad assicurare ai minori uno sviluppo armonico e un tenore di vita adeguato al contesto familiare (art. 30 Cost. artt. 147, 315‑bis, 316‑bis e 337‑bis ss. c.c.).  Solo quando entrambi i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, o non siano in grado – in concreto – di far fronte alle esigenze dei figli, può entrare in gioco il concorso economico dei nonni, in qualità di ascendenti, secondo la regola dettata dal codice civile. 

Il ruolo “sussidiario” dei nonni

L’obbligo degli ascendenti non è automatico, ma ha natura sussidiaria: interviene solo se i genitori sono entrambi incapaci di provvedere al mantenimento, e non già per il solo fatto che uno dei due sia inadempiente (art. 316‑bis c.c.).  Il giudice deve accertare, in primo luogo, se il genitore non disoccupato possa far fronte per intero alle necessità dei figli; solo in caso di insufficienza complessiva delle risorse dei genitori, può rivolgersi ai nonni, valutandone le condizioni economiche e coinvolgendo, in linea di principio, tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i rami familiari.

La disoccupazione del genitore: cosa cambia davvero

La circostanza che un genitore sia disoccupato non comporta, di per sé, il trasferimento dell’obbligo di mantenimento in capo ai nonni.  È necessario verificare se il genitore disoccupato sia realmente impossibilitato a reperire un’occupazione o a utilizzare altre risorse, e se l’altro genitore sia in grado di far fronte, almeno in parte, alle spese per i figli. Solo laddove emerga una effettiva incapienza di entrambi i genitori, e dopo aver esperito gli ordinari strumenti di recupero coattivo nei confronti del genitore inadempiente, si può configurare un intervento economico degli ascendenti, in misura proporzionata alle rispettive possibilità (tra le altre, Cass. n. 3402/1995; Cass. n. 20509/2010; Cass. n. 10419/2018). 

Mantenimento dei nipoti e alimenti: due piani distinti

Il concorso dei nonni nel mantenimento dei nipoti non va confuso con l’obbligo di prestare alimenti ex artt. 433 ss. e 438 c.c., che ha natura più ristretta e mira a garantire solo i bisogni essenziali della persona in stato di bisogno. Nel primo caso, l’intervento degli ascendenti è funzionale a integrare il mantenimento dei minori secondo lo standard familiare; nel secondo, rileva una situazione di indigenza che può riguardare anche soggetti maggiorenni.  Le norme che regolano i provvedimenti relativi ai figli nelle crisi familiari confermano che il centro della tutela resta il diritto del minore a un adeguato tenore di vita, mentre il coinvolgimento economico dei nonni resta eccezionale e residuale. 

Erminia Acri-Avvocato

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