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La pensione di reversibilità (o indiretta) è la prestazione che l’INPS eroga ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto.

L’ex coniuge divorziato può averne diritto solo se sono presenti questi requisiti:

  • il rapporto assicurativo o pensionistico del defunto è iniziato prima del divorzio;
  • il tribunale gli ha riconosciuto un assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 l. 898/1970 (non basta un accordo privato o di fatto);
  • l’assegno è periodico e attuale (non già esaurito con un pagamento una tantum);
  • l’ex coniuge non si è risposato. In caso di nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione ai superstiti, anche se il secondo matrimonio si scioglie.

Se, in sede di divorzio, l’ex coniuge ha ottenuto solo il diritto di abitazione sulla casa familiare, oppure un assegno corrisposto in un’unica soluzione, in linea di principio non matura il diritto alla pensione di reversibilità, perché manca la titolarità di un assegno periodico che giustifica la prosecuzione della solidarietà economica dopo la morte dell’ex coniuge.

Quando invece l’ex coniuge, titolare di assegno divorzile, si risposa, la legge prevede un diverso meccanismo: egli perde il diritto alla futura reversibilità, ma ha diritto ad un assegno una tantum, pari a due annualità della pensione ai superstiti che gli sarebbe spettata, sulla base dell’art. 3 del d.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, come interpretato dalla prassi e dalla dottrina previdenziale.

In presenza dei requisiti indicati, l’ex coniuge divorziato è dunque equiparato, quanto al diritto, al coniuge superstite, e concorre con lui alla ripartizione della pensione ai superstiti.

Come il giudice divide la pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge

Quando il defunto lascia sia un coniuge superstite (ancora sposato al momento della morte) sia un coniuge divorziato avente diritto, la pensione ai superstiti è una sola e va ripartita tra loro.

La legge sul divorzio (art. 9, l. 898/1970) indica come criterio di riferimento la durata dei rispettivi matrimoni, ma la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che questo non è l’unico elemento da considerare.

Alla luce degli orientamenti consolidati, la regola oggi applicata può essere riassunta così:

  • il punto di partenza è la durata legale dei matrimoni (numero di anni di ciascun matrimonio);
  • il giudice deve però valutare anche altri fattori, per rispettare la funzione solidaristica della pensione ai superstiti e garantire un risultato equo:
    • l’importo dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge (quanto forte era il suo bisogno economico riconosciuto dal tribunale);
    • le condizioni economiche complessive di entrambi (redditi da lavoro, altre pensioni, patrimonio, carichi familiari);
    • la durata e stabilità di eventuali convivenze prematrimoniali: la convivenza more uxorio, se stabile e dimostrata, ha un rilievo autonomo e può incidere sensibilmente sulla quota da attribuire;
    • l’esigenza di evitare che uno dei due resti privo dei mezzi indispensabili per mantenere un tenore di vita dignitoso.

In pratica, il tribunale:

  • non si limita a fare una proporzione matematica sulla sola durata dei matrimoni;
  • ma corregge quel dato tenendo conto della situazione concreta di ciascuno, anche alla luce della convivenza prematrimoniale e dell’effettiva dipendenza economica dal defunto.

Se vi sono anche figli superstiti, questi hanno diritto alle loro aliquote di pensione secondo le regole previdenziali generali; il 60% complessivo spettante ai coniugi (superstite ed ex) viene comunque suddiviso tra loro con i criteri sopra indicati.

La presenza di un coniuge divorziato avente diritto esclude, invece, genitori, fratelli e sorelle del defunto dalla pensione ai superstiti.

Erminia Acri-Avvocato

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