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Nel nostro ordinamento il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli grava su entrambi i genitori e non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegue finché il figlio non abbia conseguito una reale indipendenza economica, come oggi emerge in particolare dagli artt. 315‑bis, 316‑bis, 337‑ter e 337‑septies c.c. e come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1562; Cass. 19 settembre 2013, n. 21273).

In caso di separazione, il giudice è chiamato a ripartire tra i genitori il carico del mantenimento, tenendo conto delle rispettive risorse e del tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, e può disporre a carico del genitore non convivente un assegno periodico finalizzato a garantire al figlio un tenore di vita proporzionato alle condizioni economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto prima della crisi coniugale.

Il figlio maggiorenne che non sia ancora economicamente autosufficiente conserva dunque il diritto al mantenimento; tale diritto cessa quando egli raggiunga l’indipendenza economica oppure quando, pur essendo stato posto nella concreta condizione di rendersi autonomo, non ne abbia tratto profitto per propria inerzia o per scelta colpevole (ad esempio rifiutando offerte di lavoro congrue o protraendo senza giustificazione percorsi di studio inconcludenti). La Cassazione ha chiarito che l’indipendenza economica non richiede necessariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma va accertata caso per caso, valorizzando la stabilità e l’adeguatezza della retribuzione rispetto al percorso formativo e alle normali esigenze di vita del giovane adulto; al contrario, attività meramente precarie, saltuarie o simbolicamente retribuite non sono, di regola, sufficienti a far venir meno l’obbligo di mantenimento. Con la sentenza n. 21773/2008 la Corte ha precisato che il momento estintivo dell’obbligo coincide con il “conseguimento dell’indipendenza economica” e non con l’instaurazione di un rapporto di lavoro “giuridicamente stabile” in senso tecnico: nel caso esaminato, il genitore è stato ritenuto liberato dall’obbligo già a decorrere dall’inizio del periodo di assunzione in prova, poiché la retribuzione percepita era tale da rendere ragionevole ritenere acquisita l’autonomia del figlio, evitando che questi cumulas se il proprio stipendio con l’assegno dei genitori.

Una volta che il figlio abbia effettivamente raggiunto l’autosufficienza e l’obbligo di mantenimento sia cessato, la successiva perdita del lavoro non comporta, secondo un orientamento consolidato (Cass. 30 ottobre 2013, n. 24515; Cass. 19 novembre 2010, n. 23590; Cass. 14 agosto 2008, n. 21773), la “reviviscenza” del mantenimento: in tale evenienza, il figlio potrà eventualmente far valere, se in stato di bisogno, il diverso e più ristretto diritto agli alimenti nei confronti dei genitori, disciplinato dall’art. 433 c.c., che mira a garantire il minimo vitale e non più il tenore di vita proporzionato alle condizioni familiari.

Diverso è il caso in cui il figlio non abbia ancora raggiunto una vera indipendenza: la mera stipulazione di rapporti a termine o di lavori precari, privi di una concreta prospettiva di continuità, non è sufficiente a far venir meno l’obbligo dei genitori, come chiarito, tra le altre, dalla Cass. n. 8227/2009, che ha escluso che un’occupazione temporanea e incerta possa integrare quella stabilità reddituale richiesta per parlare di autonomia economica. In questo quadro si inserisce il tema specifico della legittimazione del coniuge separato convivente a richiedere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne. L’art. 337‑septies c.c. fa riferimento al figlio maggiorenne non economicamente indipendente come “avente diritto”, ma la giurisprudenza ha riconosciuto che il genitore presso il quale il figlio convive stabilmente, e che in concreto ne sostiene le spese di mantenimento, è legittimato iure proprio a chiedere, nel giudizio di separazione o in sede di modifica delle condizioni, un contributo a carico dell’altro genitore. Si tratta di una legittimazione concorrente rispetto a quella del figlio: finché il figlio maggiorenne convive con il genitore e questi anticipa le spese di vitto, alloggio, istruzione e cura, è ragionevole che possa ottenere un assegno a titolo di rimborso parziale di tali esborsi; se, invece, la convivenza viene meno (ad esempio perché il figlio si trasferisce stabilmente altrove), sarà il figlio stesso ad essere l’unico legittimato a chiedere l’assegno di mantenimento nei confronti dei genitori.

Quanto al destinatario del pagamento, la regola generale è che l’assegno in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente sia versato direttamente a quest’ultimo; tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette che il giudice, valutate le circostanze concrete e l’interesse del figlio, possa disporre che il contributo sia corrisposto al genitore convivente, oppure in parte al figlio e in parte al genitore, soprattutto quando quest’ultimo continui a sostenere le principali spese abitative e di sostentamento. Ciò che rileva è che il genitore obbligato non può modificare unilateralmente le modalità di adempimento previste dal provvedimento giudiziale, ad esempio decidendo di pagare direttamente al figlio un assegno che era stato disposto in favore dell’altro coniuge convivente: ogni variazione richiede un nuovo accordo omologato o una decisione del giudice in sede di revisione.

In conclusione, il coniuge separato presso il quale convive un figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente può ottenere dal giudice un assegno per il suo mantenimento a carico dell’altro genitore, purché dimostri la persistenza della convivenza, la reale non autosufficienza del figlio (in assenza di inerzia colpevole) e la capacità economica dell’obbligato; l’assegno è funzionale a garantire al figlio un tenore di vita proporzionato alle risorse della famiglia, in attuazione del dovere di mantenimento sancito dal codice civile e interpretato dalla Cassazione in una prospettiva che coniuga responsabilità genitoriale e principio di autoresponsabilità del figlio adulto.

Erminia Acri-Avvocato

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