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La questione del pagamento della retta nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i pazienti affetti da Alzheimer è oggi al centro di numerosi contenziosi e riguarda direttamente migliaia di famiglie italiane. Spesso le strutture chiedono il pagamento integrale della retta, sostenendo che solo una parte sia “sanitaria” – e quindi gratuita – mentre il resto, la cosiddetta “quota sociale”, resterebbe a carico dell’utente o dei suoi familiari.

La giurisprudenza recente ha chiarito diritti e doveri di utenti e amministrazioni. 

In particolare, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 2038/2023, n. 34590/2023 e n. 4752/2024, ha affermato un principio chiave: quando le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali sono talmente integrate da essere inseparabili, l’intero costo deve essere coperto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

Sentenza n. 2038/2023: «…la patologia di Alzheimer, in quanto cronica e progressiva, determina una condizione di non autosufficienza che necessita di un intervento continuativo di natura sanitaria e sociosanitaria, la cui presa in carico compete primariamente al Servizio Sanitario Nazionale…..la quota della retta RSA riferibile alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie deve essere posta interamente a carico del SSN, restando in capo all’utente la sola quota relativa a prestazioni alberghiere ordinarie, salvo esenzioni previste dalla legge…».

– Sentenza n. 34590/2023«…l’inserimento in RSA di soggetti affetti da Alzheimer presuppone la valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che individua il bisogno sociosanitario prevalente e attiva i percorsi di presa in carico a carico del SSN……ove il bisogno sanitario risulti prevalente, la prestazione deve essere garantita a totale carico del SSN, senza oneri supplementari per il paziente o i suoi familiari, fatta salva la quota sociale eventualmente prevista per i servizi non sanitari…». 

Sentenza n. 4752/2024«…la natura sanitaria della malattia di Alzheimer impone che i costi delle relative cure, compresi quelli per l’assistenza in RSA, siano sostenuti dal SSN, in conformità ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa……resta ferma la possibilità per il Comune di concorrere alla spesa limitatamente alle prestazioni di tipo alberghiero e sociale, mentre la componente sanitaria e sociosanitaria resta integralmente a carico del SSN…». 

Sulla linea tracciata dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 503/2025, richiamando l’art. 3 septies del D.Lgs. n. 502/1992, che definisce le prestazioni socio-sanitarie come “tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale” e l’art. 30 della legge n. 730 del 1983 (secondo cui “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”), ha espressamente affermato: “La stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente una determinazione di quote… conseguendone la nullità di ogni accordo pattizio comportante l’impegno del paziente e/o dei suoi familiari al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa”. Il Tribunale ha altresì chiarito che questi principi valgono anche nelle Regioni a Statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, non potendo la normativa locale derogare agli obblighi nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Alla luce di questa giurisprudenza, quando la componente sanitaria è prevalente e inscindibile da quella assistenziale, il SSN è tenuto a coprire integralmente la spesa, senza possibilità di rivalsa sui pazienti o sui loro familiari. 

L’onere a carico del paziente o dei familiari, nei limiti previsti dalla normativa in materia, è ritenuto legittimo solo quando le prestazioni sono esclusivamente o prevalentemente assistenziali, ovvero quando non sussiste un bisogno sanitario complesso o non sia necessario un programma terapeutico integrato.

Erminia Acri-Avvocato

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