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L’installazione delle zanzariere sulle finestre o sui balconi, stante la diffusione di questa specie animale anche al di là dei mesi estivi, è sempre più frequente e, laddove si tratti di appartamento sito in un edificio condominiale, non richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini.

Tuttavia, occorre presente il divieto di innovazioni pregiudizievoli per il decoro architettonico dell’edificio – previsto in tema di condominio, art. 1120 c.c. – che si riferisce a quelle opere che modifichino l’originario aspetto di singoli elementi o punti dell’edificio dotati di sostanziale autonomia.

La tutela del decoro architettonico è stata disciplinata in considerazione dell’apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o elementi, e della consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ciò vuol dire che, caso per caso, ove vi sia controversia tra i condomini, il giudice, deve adottare, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e riconoscere il pregiudizio estetico solo quando il danno estetico sia di apprezzabile valutazione economica.

Occorre, altresì, verificare eventuali vincoli/divieti contenuti nel regolamento cosiddetto “contrattuale”. 

Pertanto, l’apposizione di zanzariere alle finestre e ai balconi delle singole unità immobiliari, considerata l’esigenza di tutela della salute sottostante, è da ritenere consentita, salvo divieti previsti dal regolamento condominiale e salvo che ne derivi un sensibile deprezzamento dell’intero fabbricato – il che deve essere specificamente provato -.

Erminia Acri-Avvocato

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