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Buongiorno, ho un figlio disabile, del quale mi occupo a tempo pieno. Poiché lavoro in una ditta privata con contratto a tempo determinato, e mio figlio, che ha 19 anni e non abita con me, posso avere il congedo retribuito di due anni?”

Il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili è disciplinato dall’art. 42 coma del D.Lgs 151/2021, che così dispone, ai commi 5 e 5 bis: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e 33, comma 1, del presente decreto.”

Si tratta, quindi, di un periodo di assenza dal lavoro di due anni totali nell’arco della vita lavorativa, indennizzata in base alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario.

Ha la durata di due anni complessivamente per i due genitori; pertanto, non possono fruirne contemporaneamente la madre e il padre, ma alternativamente.

Spetta ai genitori lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato, per il figlio portatore di handicap grave, non necessariamente minore, che non sia coniugato o non conviva con il coniuge, che non svolga attività lavorativa e che non sia ricoverato a tempo pieno.

Il genitore non convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave può usufruire del beneficio purchè dimostri che l’assistenza prestata abbia i caratteri dell’esclusività e della sistematicità.

Erminia Acri-Avvocato

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