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“Salve, vorrei sapere con che grado di invalidità un invalido ha diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e se perde la pensione in caso di matrimonio. Grazie”

La pensione di reversibilità spetta ai figli che non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli, di qualunque età, inabili al momento della scomparsa del genitore e a carico di quest’ultimo. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, ove frequentino l’Università (art. 22 legge n. 903 del 1965).

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione deve essere riconosciuta dai medici dell’INPS.

Il figlio si considera “a carico del genitore” se, al momento del decesso del genitore, non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l’erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento, di un reddito pari a quello citato aumentato dell’importo dell’indennità stessa).

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso. Il figlio maggiorenne, al quale tale prestazione sia riconosciuta, non perde il diritto anche se si sposa.

Erminia Acri-Avvocato

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