Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati dalle cose comuni a terzi. Secondo la giurisprudenza, più volte chiamata ad occuparsi di tali problematiche, in applicazione dell’art. 2051 codice civile, secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, il condominio, quale ente di gestione delle parti di comuni, è il custode delle parti comuni dell’edificio.
Si tratta della “responsabilità per danni da cose in custodia”, gravante sul soggetto che ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 18 dicembre 2009 n.26751, in cui si sottolinea, da una parte, che il condominio è tenuto a rispondere oggettivamente dei danni provocati dalle parti comuni dello stabile, dall’altra, che il danneggiato è tenuto a provare: la sussistenza del rapporto di custodia, il danno subito ed il nesso di causalità tra danno e cosa, ossia l’oggettiva idoneità della cosa, in relazione alle condizioni della stessa, a provocare il danno lamentato.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente che aveva subito danni cadendo dalla motocicletta mentre percorreva una strada condominiale, a causa di pietrisco e cemento presenti sulla sede stradale, non visibili e non segnalati, stante l’avvenuta dimostrazione degli elementi prima citati.
Peraltro, il condominio non è responsabile sempre e comunque per danni cagionati dalle cose in custodia, andando esente da responsabilità ove dimostri l’inidoneità, in concreto, della situazione a provocare il danno, o la colpa del danneggiato, o altri fatti idonei ad interrompere il rapporto di causalità tra le condizioni della cosa in custodia ed il danno.
Tuttavia, stante la molteplicità delle ipotesi di responsabilità in cui è possibile incorrere, è sempre più frequente ed è consigliabile la scelta del condominio di tutelarsi con una polizza di assicurazione civile che, comunque, non è obbligatoria, salvo i casi in cui sia prevista dal Regolamento condominiale.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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