L’installazione di tende da sole, quando si abita in un condominio, richiedere il rispetto di determinati canoni estetici ma anche legislativi. In mancanza di norme specifiche nel regolamento condominiale e ove non vi siano specifichi vincoli o divieti disposti dalla Soprintendenza ai beni culturali o dal Comune, occorre comunque rispettare l’armonia estetica dell’edificio.
Generalmente per poter montare una tenda da sole è necessario apporla sotto il balcone dell’appartamento soprastante:
- Quando si tratta di balconi incassati, ossia che non fuoriescono dal prospetto dell’edificio balcone e che rappresentano un tutt’uno con il solaio del piano dell’edificio, non occorre l’autorizzazione del proprietario del piano superiore.
- Quando si tratta di balconi aggettanti (quelli sporgenti dall’appartamento verso la strada), è necessaria la richiesta di autorizzazione all’installazione rivolta al proprietario dell’appartamento del piano superiore. Infatti, come precisato, in più occasioni dalla giurisprudenza (v. sentenza C. Cassazione n. 15913/2007) “ i balconi “aggettanti” non rientrano tra le parti comuni dell’edificio, perché non svolgono funzioni di copertura dell’edificio – come le terrazze a livello, incassate nel fabbricato – né funzioni di sostegno, ma, sporgendo dalla facciata, costituiscono un “elemento accidentale” dell’appartamento dal quale protendono e sono di proprietà esclusiva del proprietario del corrispondente appartamento. Peraltro, non si è ritenuta accoglibile l’interpretazione secondo cui la soletta del balcone dell’appartamento sovrastante avrebbe la stessa struttura e la stessa funzione del solaio, costituendone un prolungamento, e rientrerebbe, quindi, nel regime di comunione. Conseguentemente, il proprietario dell’appartamento posto al piano inferiore non ha il diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovrastante, ma può farlo soltanto con il consenso del titolare dell’appartamento del piano di sopra.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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