“Egr. avv. Acri, mi sa dire se un dipendente, che si ammala durante le ferie stabilite dall’azienda, può recuperarle in un altro periodo? La ringrazio per la sua eventuale risposta. C. M. ”
Questa problematica è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con sentenza n.616/1987, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art.2109 del Codice Civile nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta in periodo di ferie ne sospendesse il decorso, con la conseguenza che l’evento morboso che avvenga durante il periodo feriale, in linea generale, ne determina la sospensione.
Pertanto, come confermato da successive sentenze, il dipendente in congedo per malattia durante il periodo di ferie stabilito dall’impresa, ha il diritto di fruire delle ferie in un periodo diverso da quello del calendario originariamente fissato.
Tuttavia, dovrà essere sempre concordato dalle parti il periodo di godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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