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La Legge n.76 del 20/5/2016 (legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro sistema legislativo due nuovi istituti, in materia di rapporti familiari: le unioni civili e i contratti di convivenza.

L’unione civile è prevista, come “specifica formazione sociale” ai sensi dell’art 2 della Costituzione, solo per le coppie omosessuali (in quanto quelle eterosessuali possono unirsi attraverso il matrimonio), si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile con la presenza di due testimoni ed è attestata dal certificato di costituzione dell’unione civile registrato – a cura dell’Ufficiale di Stato Civile – presso l’archivio Comunale dello Stato Civile.

Molte sono le differenze rispetto al matrimonio ma, in materia di successione ereditaria, si è scelto di equiparare giuridicamente l’unione civile al matrimonio sotto molti aspetti, col richiamo a numerose disposizioni del codice civile prima applicabili solo al matrimonio.

In particolare, in caso di morte di un soggetto unito civilmente, il componente superstite acquisisce lo status di successore legittimo, ossia il diritto ad ottenere una quota dell’eredità, nonché il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l’arredano (di proprietà del defunto o comuni).

In assenza di testamento da parte del defunto, al partner superstite spetterà:

–  l’intero patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;

–  1/2 del patrimonio se c’è un figlio;

–  1/3 del patrimonio se ci sono più figli;

–   2/3 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.

Nel caso in cui il partner defunto abbia fatto testamento, la quota di riserva in favore del partner superstite è la seguente:

–  1/2 del patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;

–  1/3 del patrimonio se c’è un figlio;

–  1/4 del patrimonio se ci sono più figli;

–  1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.

Inoltre, il componente superstite dell’unione civile ha diritto a conseguire la reversibilità della pensione del partner defunto, nonché l’indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’altra parte al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Beneficia delle agevolazioni fiscali previste in materia successoria a favore del coniuge.

Nessuna tutela è prevista, invece, per i conviventi di fatto, tranne il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni (tre anni, ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza (se superiore) ma comunque non oltre i cinque anni, e il diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza stipulato dal defunto.

Erminia Acri-Avvocato

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