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A seguito di decesso del proprietario di un appartamento, dato in affitto, non c’è accordo tra gli eredi (5) su cosa fare, se disdire la locazione e venderlo oppure lasciarlo all’inquilino. Un solo erede può fare disdetta all’inquilino o chiedergli un aumento del canone?”

La comunione è la situazione per la quale la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. L’uso del bene comune spetta a ciascun partecipante, che non deve alterarne la destinazione e deve comportarsi in modo da non impedire l’uso da parte di ciascun altro partecipante; però, non sempre la natura della cosa comune permette l’uso individuale da parte di ciascun partecipante.

L’amministrazione della cosa comune spetta ai comproprietari. Le decisioni che riguardano i beni comuni devono essere adottate dai comproprietari a maggioranza di quote (maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione, maggioranza di numero dei partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore del bene per gli atti di straordinaria amministrazione).

Pertanto, uno solo dei coeredi, che non abbia le suddette maggioranze, non può assumere decisioni sul bene comune, ma può rivolgersi al giudice per chiedere lo scioglimento della comunione, e, nel frattempo, quando sia necessario adottare “provvedimenti necessari per l’amministrazione” della cosa comune – in caso di inerzia degli altri comproprietari – chiedere al giudice di adottare provvedimenti occorrenti al fine di evitare grave pregiudizio al bene in questione.

Erminia Acri-Avvocato

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