Circolare alla guida del proprio veicolo facendo uso di telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare, rappresenta una condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 173 del Codice della Strada, che prevede, al secondo comma: “E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.” Il divieto vale quando si allontanano le mani dal volante ma anche quando si stacca una sola mano (come precisato dal Ministero dell’Interno con circolare del 28 dicembre 2021).
Per tale violazione lo stesso articolo 173 stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. Il trasgressore, inoltre, è soggetto alla decurtazione di n.5 punti dalla patente.
Non c’è l’obbligo di contestazione immediata, purchè nel verbale siano riportati con precisione gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Nulla quaestio sulla penalizzazione dei punti patente se l’infrazione è contestata al trasgressore al momento della commessa violazione ma quando il conducente del veicolo non è identificato, per mancanza della contestazione immediata e, quindi, il verbale è notificato solo al proprietario del mezzo?
In tal caso, se il proprietario non comunica, entro 60 giorni, i dati dell’effettivo conducente o i giustificati e comprovati motivi per cui non è in grado di fornirli, lo stesso non potrà subire la penalizzazione dei punti sulla patente ma rischia una seconda sanzione amministrativa pecuniaria da € 291,00 ad €1.166,00.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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