“Dovrei effettuare una rinuncia all’eredità. Entro che termini è consentita? E’ revocabile?”
La rinuncia all’eredità consiste nella dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto.
La rinuncia all’eredità, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., va fatta con una dichiarazione:
– ricevuta da un notaio oppure
– dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto)
entro tre mesi dalla morte si è in possesso di beni ereditari, altrimenti entro dieci anni.
Per essere ritenuti “nel possesso di beni dell’eredità”, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (ad es., una somma di denaro, un quadro, un immobile), intendendosi il termine “possesso” (in senso atecnico) come qualsiasi relazione materiale con uno o più beni ereditari (v. sentenza Corte di Cassazione n. 7076/95).
La dichiarazione di rinuncia può essere revocata fino a quando il diritto all’accettazione non è prescritto (dieci anni) o entro il termine fissato dal giudice per l’accettazione (su richiesta di chiunque vi abbia interesse) ai sensi dell’art. 481 del Codice civile, purchè l’eredità non sia stata già acquistata da altro dei chiamati e fatti salvi i diritti acquisiti da eventuali terzi sui beni.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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