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Dovrei effettuare una rinuncia all’eredità. Entro che termini è consentita? E’ revocabile?”

La rinuncia all’eredità consiste nella dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto.

La rinuncia all’eredità, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., va fatta con una dichiarazione:

– ricevuta da un notaio oppure

– dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto)

entro tre mesi dalla morte si è in possesso di beni ereditari, altrimenti entro dieci anni.

Per essere ritenuti “nel possesso di beni dell’eredità”, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (ad es., una somma di denaro, un quadro, un immobile), intendendosi il termine “possesso” (in senso atecnico) come qualsiasi relazione materiale con uno o più beni ereditari (v. sentenza Corte di Cassazione n. 7076/95).

La dichiarazione di rinuncia può essere revocata fino a quando il diritto all’accettazione non è prescritto (dieci anni) o entro il termine fissato dal giudice per l’accettazione (su richiesta di chiunque vi abbia interesse) ai sensi dell’art. 481 del Codice civile, purchè l’eredità non sia stata già acquistata da altro dei chiamati e fatti salvi i diritti acquisiti da eventuali terzi sui beni.

Erminia Acri-Avvocato

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