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Gentile Avv. Erminia, mi scuso se la disturbo ma ho trovato sul sito “lastradaweb.it” una domanda simile alla mia che vorrei porle.

Cosa bisogna fare per riconoscere come figlio un bambino nato da un precedente matrimonio? La persona interessata convive con una donna vedova che ha un figlio avuto dal precedente matrimonio. Il bambino ha 9 anni. Con il riconoscimento il bambino prende il cognome del nuovo papà? Grazie mille e mi scuso nuovamente del disturbo. D.”

Al caso in questione è applicabile l’art. 44 della Legge n.184/83, che disciplina l’adozione in casi particolari, prevedendo la possibilità di adozione del figlio avuto precedentemente dal proprio coniuge, in considerazione del fatto che il richiedente (nell’ipotesi specifica, il coniuge di una donna vedova che ha contratto nuovo matrimonio) svolge, in concreto, il ruolo di genitore.

La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui risiede il minore; la procedura richiede che sia prestato il consenso anche dell’adottato, ossia del minore, se abbia compiuto i 14 anni di età. Ove il minore sia di età inferiore ma abbia compito i 12 anni, lo stesso deve essere sentito e, se di età inferiore a 12 anni, si procede all’audizione in considerazione della sua capacità di discernimento.

Se l’istanza è accolta, la sentenza, divenuta definitiva, viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile per essere annotata sull’atto di nascita del minore, che assume il cognome dell’adottante ed antepone tale cognome al proprio cognome di origine.

Erminia Acri-Avvocato

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