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Salve avvocato, ho 49 anni, lavoro come commessa in un negozio di abbigliamento e convivo, da 10 anni, col mio compagno, diventato gravemente disabile. Per assisterlo, potrei usufruire dei congedo straordinario di due anni?”

Il congedo straordinario di due anni, in base alla disciplina di cui all’art. 42 D. lgs n. 151/2001, può essere chiesto, secondo il seguente ordine di priorità: dal coniuge convivente della persona con disabilità grave, dal padre o dalla madre, da uno dei figli conviventi, da uno dei fratelli o sorelle conviventi, da parente o affine entro il terzo grado convivente. Solo in mancanza del parente precedente nel suddetto ordine, ne può usufruire il successivo.

Il lavoratore che fruisce del congedo biennale percepisce un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di congedo non è valutabile ai fini trattamento di fine rapporto né produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

La riforma introdotta dalla Legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, all’art. 1 co.36, ha definito la “convivenza di fatto” come segue: “per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”. La convivenza di fatto, viene accertata attraverso la dichiarazione anagrafica.

Rispetto al quesito posto, mentre il lavoratore legato da unione civile che presta assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi ex L. 104/92 che del congedo straordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 con astensione lavorativa fino a due anni (anche frazionabili), il convivente di fatto, di cui alla legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può fruire solo dei permessi di cui alla legge n. 104/92 (a seguito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016 in relazione al comma 3 dell’art. 33 L. 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti destinatari del permesso retribuito), ma non anche del congedo straordinario.

Erminia Acri-Avvocato

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