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In numerosi comuni si rinvengono cartelli di passo carrabile che non recano l’indicazione del numero del provvedimento autorizzativo. In sostanza, si tratta dicartelli acquistati presso negozi di ferramenta e collocati tra la proprietà privata -cui si vuole garantire l’accesso- e la via pubblica, privi della necessaria autorizzazione.

Invero, l’apertura di un passo carrabile su una strada pubblica è soggetto adautorizzazione che deve essere richiesta al Comune, se si tratta di strada comunale,o all’ente proprietario della strada, se si tratta di strada al di fuori del centro abitato.

L’autorizzazione, che comporta il pagamento di uno specifico tributo, viene concessa in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l’interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante. Tali spazi debbono comunque essere adatti alla sosta e allo stazionamento di un veicolo.

L’autorizzazione, peraltro, non consente che la zona relativa al passo carrabile sia utilizzata come area di sosta anche temporanea, o per lo scarico merci, neppure da parte dei titolari della concessione.

All’interno del centro abitato è obbligatoria l’esposizione del cartello, come prescritto nel nuovo codice della strada, mentre all’esterno del centro abitato è sempre necessaria l’autorizzazione per l’accesso, ma non è necessario il rilascio e l’apposizione del cartello.

Pertanto, la disciplina del passo carrabile (art.22 Codice della Strada), non consente di collocare o mantenere segnali di passo carrabile privi di autorizzazione, e prevede, a carico del proprietario che ha collocato la segnaletica irregolare, apposite sanzioni pecuniarie, oltre alla consequenziale segnalazione all’ufficio tributi del Comune per le relative iscrizioni a ruolo.

Erminia Acri-Avvocato

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