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“Egr. avvocato, potrebbe chiarirmi se il singolo condomino può fare ricorso al giudice per ottenere la revoca dell’amministratore condominiale, ove quest’ultimo abbia commesso irregolarità nella sua gestione?”

La revoca dell’amministratore condominiale può essere deliberata dall’assemblea in qualsiasi momento (con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio), indipendentemente dalla sussistenza di una causa che giustifichi l’interruzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1129, comma 11 del codice civile.

In base alla stessa disposizione normativa, la revoca dell’amministratore può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di “ciascun condominio”, nei seguenti casi:

  • se l’amministratore non ha informato il condominio dell’avvenuta notifica di citazioni in giudizio o di provvedimenti amministrativi aventi contenuti che esorbitano dalle sue attribuzioni;
  • se non ha reso il conto della sua gestione;
  • se ha commesso gravi irregolarità.

Nei casi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura/utilizzazione di uno specifico conto corrente intestato al condominio, i condomini (anche singolarmente) possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, anche il singolo condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall’assemblea.

Il comma 12 dell’art. 1129 cod. civ. indica un elenco di ipotesi che, tra le altre, costituiscono gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità;

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’art. 1129 cod. civ.

Tuttavia, occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza, tale elenco deve ritenersi “meramente esemplificativo e non esaustivo, dovendo essere completato da altre fattispecie ricomprendenti tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione anomala della cosa comune da parte dell’amministratore o che siano indici di una condotta poco trasparente da parte di quest’ultimo” (v. sentenza Tribunale Milano n.1963/2018).

Erminia Acri-Avvocato

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