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La nostra legislazione stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa. L’INAIL– Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali – ha la funzione di gestire quest’assicurazione obbligatoria nei confronti di tutti coloro che svolgono attivita’ lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati, qualunque sia il settore lavorativo ed alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici; inoltre nei confronti di artigiani, coltivatori diretti, parasubordinati. Devono assicurarsi anche coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora, con esclusione di chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale è assicurato, oltre alle prestazioni di natura sanitaria, l’indennizzo per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, per l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. Qualora l’infortunio o la malattia abbiano determinato la morte del lavoratore, è prevista una rendita a favore dei superstiti.

Il diritto alle prestazioni previdenziali INAIL si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia:

·  per l’infortunio, dal giorno dell’infortunio; però, in caso di erronea individuazione da parte dell’INAIL della causa dello stesso, inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore infortunato ha consapevolezza della causa violenta effettiva dell’infortunio (Cassazione civile, sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 616);

·  per la malattia professionale, dal momento della manifestazione della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod.civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l’assicurato (Cassazione civile, sez. lav., 12 dicembre 2005, n. 27323);

·  da quando lo stato inabilitante si sia consolidato in misura non inferiore al minimo indennizzabile, per conseguire la rendita per inabilità permanente;

·  per le prestazioni spettanti ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché possa iniziare il decorso della prescrizioneè indispensabile il realizzarsi della morte dell’assicurato e della conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell’eziologia professionale del decesso, che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 2005, n. 2002).

E’ utile tenere presente che la prescrizione è sospesa durante la liquidazione amministrativa delle prestazioni, che deve essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento relativo alla liquidazione delle prestazioni economiche, e di 210 per quello relativo alla revisione della rendita.

Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente. Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio – assenso ai sensi dell’art. 7 della legge n.533/73 quando l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di 90 giorni dalla denuncia del caso. Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario al giudice del lavoro.

Inoltre, il termine triennale di prescrizione, secondo prevalente orientamento della giurisprudenza, può essere interrotto con qualunque atto di messa in mora.

Erminia Acri-Avvocato

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