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Rispondiamo alla seguente domanda di un gentile lettore:

“Sono sposato da un anno e vorrei sapere se, col consenso di mia moglie, posso acquistare un bene -in particolare un terreno- e rimanerne proprietario esclusivo?”

Il regime di comunione legale dei beni è, in mancanza di diversa convenzione stipulata dai coniugi, la disciplina dei loro rapporti patrimoniali.

In tale regime, di regola, costituiscono oggetto della comunione i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, salvo poche eccezioni, relative ai beni “personali”, espressamente previste dalla legge.

Pertanto, al di là dei beni di carattere personale (o comprati con denaro proveniente dall’alienazione di beni personali), il bene acquistato durante il matrimonio da uno solo dei coniugi rientra automaticamente nella comunione dei beni, anche se c’è il consenso manifestato dall’altro coniuge. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2018, “l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente ad escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale“, in base all’assunto che, ai sensi dell’art. 179, comma 2, lett. f) solo la natura effettivamente personale del bene determina l’esclusione del bene dalla comunione.

 Erminia Acri-Avvocato